Art. 22
      (Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e
 disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni)
   1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che
acquistano  un  apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e
trasmissione  di dati, di programmi digitali con accesso condizionato
e  di  programmi  radiotelevisivi  digitali  in  chiaro conforme alle
caratteristiche  determinate  dall'Autorita'  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  ai  sensi  del  decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78,
nonche'  alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato
di  utente  per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati
via INTERNET e' riconosciuto per una sola volta un contributo statale
fino  a  lire  150.000  fino  a concorrenza di lire 36,5 miliardi per
l'anno  2000,  lire  31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi
per  l'anno  2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti  Commissioni  parlamentari,  sono definite le modalita' di
erogazione  del  contributo  ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  di
stanziamento.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1 si provvede,
per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni.
   3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di
cui  al  comma  1  e,  in  generale, nel campo delle comunicazioni e'
autorizzato  il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
   4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente
per  il  conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  nel  campo delle
comunicazioni,  con  particolare  riferimento ai programmi di ricerca
mirati  allo  sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1
ovvero  attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello
spettro   radio   e   di  gestione  efficiente  delle  frequenze  sia
radiomobili  che  televisive,  nonche'  allo  studio dell'impatto dei
campi  elettromagnetici  sulla  salute dei cittadini e sull'ambiente,
individuati  dal  Ministero  delle  comunicazioni, sono autorizzati a
contrarre  operazioni  finanziarie il cui ammontare e' correlato alla
quota  limite  di  impegno  agli  stessi  assegnata  con  il medesimo
provvedimento di individuazione.
   5.  Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli
istituti  finanziari  le  quote  di  ammortamento  per capitale e per
interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
   6.  All'onere  derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai  commi  3,  4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni.
 
             Nota all'art. 22:
                 - Il  titolo  del  decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
          15,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 marzo
          1999,  n.  78,  e':  "Disposizioni  urgenti per lo sviluppo
          equilibrato  dell'emittenza  televisiva  e  per  evitare la
          costituzione  o  il mantenimento di posizioni dominanti nel
          settore radiotelevisivo".