Art. 16.
              Imprese radiofoniche di partiti politici
  1.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  6  della legge
22 febbraio  2000,  n.  28,  le  disposizioni  di  cui ai capi primo,
secondo,  terzo  e  quarto  del presente titolo non si applicano alle
imprese   di  radiodiffusione  sonora  che  risultino  essere  organo
ufficiale  di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del
Parlamento  ai  sensi  dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio
1987,  n.  67.  Per  tali  imprese e' comunque vietata la cessione, a
titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
  2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.