Art. 17.
                  Conservazione delle registrazioni

  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni  della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a
conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni
dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione
di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla
commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.