Art. 23 (R)
                           Firma digitale

  1.  A  ciascun  documento  informatico,  o a un gruppo di documenti
informatici,  nonche'  al  duplicato  o  copia  di  essi, puo' essere
apposta,  o  associata  con  separata evidenza informatica, una firma
digitale.
  2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico  equivale  alla  sottoscrizione  prevista  per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
  3.  La  firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto  ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
  4.  Per  la  generazione  della  firma digitale deve adoperarsi una
chiave  privata  la  cui  corrispondente  chiave pubblica non risulti
scaduta  di  validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
  5.  L'uso  della  firma  apposta  o  associata  mediante una chiave
revocata,  scaduta  o  sospesa  equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento
della  pubblicazione,  salvo  che  il  revocante,  o  chi richiede la
sospensione,  non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le
parti interessate.
  6.  L'apposizione  di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine  previsto  dalla  normativa  vigente,  l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
  7.  Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e
con  le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma
2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto  che  l'ha  certificata  e  del  registro  su  cui  essa  e'
pubblicata per la consultazione.