Art. 29 (R)
         Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  provvedono  autonomamente,  con
riferimento   al   proprio   ordinamento,   alla   generazione,  alla
conservazione,  alla  certificazione  ed  all'utilizzo  delle  chiavi
pubbliche di competenza.
  2.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  8 sono disciplinate le
modalita'   di   formazione,   di   pubblicita',   di  conservazione,
certificazione  e  di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche
amministrazioni.
  3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica  amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente
in  conformita'  alle  leggi  ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle   firme   autografe   nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti
giuridici.
  4.  Le  chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti  e  dei  loro  legali  rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.