Art. 23
(Beni)
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni
scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del
Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformita'
alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti
locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche e
iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni
impartite dagli enti medesimi.