Art. 24
(Inventari)
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine
cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con
l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la
provenienza il luogo in cui si trovano la quantita' o il numero, lo
stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
2. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale
e' stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i
valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile
consumo cioe' tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresi' pur dovendo essere conservati nei
modi di uso o con le modalita' previste dal regolamento
dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre
pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle
biblioteche di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni
soggetti ad inventario e' annotata in ordine cronologico,
nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario e' tenuto e curato dal direttore, che assume le
responsabilita' del consegnatario, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di
consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del
dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione
deve risultare da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni
ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla
rivalutazione dei beni.