Art. 24 (Inventari) 1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza il luogo in cui si trovano la quantita' o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. 2. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale e' stato iscritto in inventario. 3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari. 4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo cioe' tutti quei materiali che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore. 5. Non si inventariano altresi' pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalita' previste dal regolamento dell'istituzione, i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. 6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario e' annotata in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento. 7. L'inventario e' tenuto e curato dal direttore, che assume le responsabilita' del consegnatario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27. 8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale. 9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.