Art. 24 
                             (Inventari) 
 
   1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in  ordine
cronologico,  con  numerazione  progressiva  ed  ininterrotta  e  con
l'indicazione di tutti gli  elementi  che  valgano  a  stabilirne  la
provenienza il luogo in cui si trovano la quantita' o il  numero,  lo
stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita. 
   2. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col quale
e' stato iscritto in inventario. 
   3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di
valore storico-artistico, i libri ed il  materiale  bibliografico,  i
valori mobiliari. 
   4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di  facile
consumo cioe' tutti quei materiali  che,  per  l'uso  continuo,  sono
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore. 
   5. Non si inventariano altresi' pur dovendo essere conservati  nei
modi  di  uso  o  con   le   modalita'   previste   dal   regolamento
dell'istituzione,  i  bollettini  ufficiali,  le  riviste  ed   altre
pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati  alle
biblioteche di classe. 
   6. Qualsiasi variazione, in aumento o  in  diminuzione,  dei  beni
soggetti  ad  inventario   e'   annotata   in   ordine   cronologico,
nell'inventario di riferimento. 
   7. L'inventario e' tenuto e curato dal direttore,  che  assume  le
responsabilita'  del  consegnatario,  fatto  salvo  quanto   previsto
dall'articolo 27. 
   8. Quando il direttore cessa dal  suo  ufficio,  il  passaggio  di
consegne  avviene  mediante  ricognizione  materiale  dei   beni   in
contraddittorio con il consegnatario  subentrante,  in  presenza  del
dirigente e del presidente del Consiglio  di  istituto.  L'operazione
deve risultare da apposito verbale. 
   9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei  beni
ed  almeno  ogni  dieci  anni  al  rinnovo  degli  inventari  e  alla
rivalutazione dei beni.