Art. 25
(Valore di beni inventariati)
1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore che
corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi
compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di
eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con
riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al
prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e
gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo
di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell'inventario - se il prezzo e' inferiore al valore nominale - o al
loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.