Art. 26
(Eliminazione dei beni dell'inventario)
1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore,
o reso inservibile all'uso, e' eliminato dall'inventario con
provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo
di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento e' allegata copia della denuncia
presentata alla locale autorita' di pubblica sicurezza, qualora
trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dalla
commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale
reso inservibile all'uso.