Art. 27 
 
(Custodia  del  materiale  didattico,  tecnico  e  scientifico,   dei
                    laboratori e delle officine) 
 
   1.  La  custodia  del  materiale  didattico,  e  scientifico   dei
gabinetti,  dei  laboratori  e  delle  officine  e'   affidata,   dal
direttore, su indicazione vincolante  del  dirigente,  ai  rispettivi
docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio  esemplare,
sottoscritti dal direttore e dal docente  interessato,  che  risponde
della conservazione del materiale  affidatogli.  L'operazione  dovra'
risultare da apposito verbale. 
   2. Qualora piu' docenti debbano valersi delle stesse collezioni  o
dei vari  laboratori,  la  direzione  e'  attribuita  ad  un  docente
indicato  dal  dirigente.   Il   predetto   docente,   quando   cessa
dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del  materiale
didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.