Art. 27
(Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine)
1. La custodia del materiale didattico, e scientifico dei
gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata, dal
direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi
docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare,
sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde
della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovra'
risultare da apposito verbale.
2. Qualora piu' docenti debbano valersi delle stesse collezioni o
dei vari laboratori, la direzione e' attribuita ad un docente
indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa
dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale
didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.