Art. 28 
                       (Le opere dell'ingegno) 
 
   1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle  opere
dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle  attivita'  scolastiche
rientranti nelle finalita' formative istituzionali. 
   2. E' sempre riconosciuto  agli  autori  il  diritto  morale  alla
paternita' dell'opera, nei limiti  della  sezione  seconda  del  Capo
terzo del Titolo  primo  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
   3. Lo sfruttamento delle opere  dell'ingegno  prodotte  nel  corso
delle attivita' curriculari e' deliberato dal consiglio di istituto. 
   4. Lo sfruttamento delle opere  dell'ingegno  prodotte  nel  corso
delle  attivita'  non  curriculari  e'  egualmente   deliberato   dal
consiglio di istituto. Tuttavia,  i  coautori  possono  autonomamente
intraprendere le  iniziative  dirette  allo  sfruttamento  economico,
qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso  le  iniziative
in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto  dagli
autori dell'opera. 
   5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni  scolastiche  la
partecipazione paritaria ai  proventi  dello  sfruttamento  economico
dell'opera. 
   6.  Il  dirigente  dell'istituzione   scolastica   provvede   agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del  diritto
dell'istituto,  nonche'  per  il  suo  esercizio,  osservate,  quando
occorre, le norme di cui all'articolo 33. 
   7. Nel caso della redazione di programmi per  elaboratore  che  si
distinguano   per   originalita',   il   dirigente   dell'istituzione
scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per
l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso
la distribuzione in rete del programma. 
 
          Nota all'art. 28:
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio".