Art. 28
(Le opere dell'ingegno)
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche
rientranti nelle finalita' formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla
paternita' dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo
terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attivita' curriculari e' deliberato dal consiglio di istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso
delle attivita' non curriculari e' egualmente deliberato dal
consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente
intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico,
qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative
in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli
autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la
partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico
dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto
dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, osservate, quando
occorre, le norme di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si
distinguano per originalita', il dirigente dell'istituzione
scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per
l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso
la distribuzione in rete del programma.
Nota all'art. 28:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio".