Art. 28 (Le opere dell'ingegno) 1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attivita' scolastiche rientranti nelle finalita' formative istituzionali. 2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternita' dell'opera, nei limiti della sezione seconda del Capo terzo del Titolo primo della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attivita' curriculari e' deliberato dal consiglio di istituto. 4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attivita' non curriculari e' egualmente deliberato dal consiglio di istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio di istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera. 5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera. 6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, osservate, quando occorre, le norme di cui all'articolo 33. 7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore che si distinguano per originalita', il dirigente dell'istituzione scolastica sottopone all'esame del consiglio di istituto proposte per l'eventuale utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione in rete del programma.
Nota all'art. 28: - La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".