Art. 17
                      Dichiarazione sostitutiva
                       e calcolo dei benefici

  1.  Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la
dichiarazione  sostitutiva  prevista  dall'articolo  4,  comma 1, del
decreto   legislativo  n.  109  del  1998,  e  dai  relativi  decreti
attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria
della  predetta  dichiarazione  sostitutiva,  di  cui all'articolo 4,
comma   4,   del   medesimo   decreto   legislativo.  Ai  fini  della
determinazione  dell'indicatore della situazione economica del nucleo
familiare,  e'  consentito  dichiarare  l'assenza  di  reddito  di un
soggetto  appartenente  al  nucleo familiare, quando questi nell'anno
solare  precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
non  abbia  percepito  alcun  reddito. Il richiedente puo', altresi',
presentare,  unitamente  alla  domanda  di  assegno,  ove  ne  sia in
possesso,  la  certificazione  prevista dall'articolo 4, comma 5, del
decreto   legislativo  n.  109  del  1998,  e  dai  relativi  decreti
attuativi,  contenente  il  valore  dell'indicatore  della situazione
economica del nucleo familiare.
  2.  Il nucleo familiare e' composto dal richiedente la prestazione,
dai  componenti  la  famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai
soggetti  considerati  a  carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di
ciascuno   dei   componenti   la   famiglia   anagrafica.   Ai  sensi
dell'articolo  66,  comma  2,  della legge n. 448 del 1998, il nucleo
familiare   di   riferimento   per  la  concessione  dell'assegno  di
maternita' e' composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per
la nascita del quale l'assegno e' richiesto.
  3.  La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione
economica,  prevista  dagli  articoli  65 e 66 della legge n. 448 del
1998  per  i  nuclei familiari con diversa composizione o per i quali
debbano  applicarsi  le  maggiorazioni  previste  dalla Tabella 2 del
decreto  legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i criteri
di calcolo di cui all'allegato A.
  4.  Nell'allegato  A e' altresi' specificato il criterio di calcolo
uniforme  da  applicare  per la concessione dei benefici, comprensivo
della  valutazione  del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo
familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa
di   abitazione   del  nucleo,  di  proprieta'  di  alcuno  dei  suoi
componenti.
 
          Nota all'art. 17, comma 1:
              - Il  testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
          n.  109  del  1998,  come  modificato  dal  citato  decreto
          legislativo n. 130 del 2000, e' il seguente:
              "Art.  4  (Dichiarazione  sostitutiva  unica).  - 1. Il
          richiedente  la prestazione presenta un'unica dichiarazione
          sostitutiva,  a  norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive   modificazioni  e  integrazioni,  di  validita'
          annuale,  concernente  le  informazioni  necessarie  per la
          determinazione  dell'indicatore  della situazione economica
          equivalente  di  cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore
          si  avvalga  della  facolta'  riconosciutagli  dall'art. 3,
          comma  2.  E' lasciata facolta' al cittadino di presentare,
          entro   il   periodo   di   validita'  della  dichiarazione
          sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda
          far  rilevare  i  mutamenti  delle  condizioni familiari ed
          economiche   ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore  della
          situazione   economica   equivalente   del  proprio  nucleo
          familiare;  gli  enti  erogatori  possono  stabilire per le
          prestazioni  da essi erogate la decorrenza degli effetti di
          tali nuove dichiarazioni.
              2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
          che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi
          del  comma  8, possono essere eseguiti controlli diretti ad
          accertare  la  veridicita'  delle  informazioni  fornite ed
          effettuati   presso   gli   istituti  di  credito  o  altri
          intermediari  finanziari, specificando a tal fine il codice
          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono
          il patrimonio mobiliare.
              3.  La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
          comuni  o  ai  centri  di  assistenza  fiscale previsti dal
          decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
          dal   decreto  legislativo  28  dicembre 1998,  n.  490,  o
          direttamente  all'amministrazione  pubblica  alla  quale e'
          richiesta   la  prima  prestazione  o  alla  sede  I.N.P.S.
          competente  per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita'
          per  l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce
          alle  proprie  sedi  territoriali,  ai  comuni,  agli  enti
          erogatori  e  ai  centri di assistenza fiscale un tracciato
          standard  e  una  procedura  informatica  per raccogliere e
          trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente.
          L'I.N.P.S.  fornisce  altresi' la procedura informatica per
          consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere
          disponibile   l'indicatore   medesimo,   con  le  modalita'
          previste  dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure
          informatiche   sono  elaborati  in  collaborazione  con  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed approvati dalla
          Presidenza medesima.
              4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S.
          e  le  amministrazioni  pubbliche ai quali e' presentata la
          dichiarazione   sostitutiva   rilasciano   un'attestazione,
          riportante  il contenuto della dichiarazione e gli elementi
          informativi  necessari  per  il  calcolo  della  situazione
          economica.   La   dichiarazione,  munita  dell'attestazione
          rilasciata,   puo'   essere   utilizzata,  nel  periodo  di
          validita',  da  ogni  componente  il  nucleo  familiare per
          l'accesso  alle  prestazioni  agevolate  di cui al presente
          decreto.
              5. (Abrogato).
              6. Con   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per la solidarieta'
          sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e per la
          funzione  pubblica,  sentiti  l'I.N.P.S.  e l'Autorita' per
          l'informatica    nella   pubblica   amministrazione,   sono
          stabiliti  i  modelli-tipo  della dichiarazione sostitutiva
          unica  e  dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni
          per la compilazione.
              7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente o
          mediante  un apposito servizio comune, la veridicita' della
          situazione   familiare  dichiarata  e  confrontano  i  dati
          reddituali  e  patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi
          alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso  del  sistema
          informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
          stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  delle  finanze.
          L'ente  erogatore  provvede ad ogni adempimento conseguente
          alla    non    veridicita'    dei   dati   dichiarati.   Le
          amministrazioni  possono  richiedere  idonea documentazione
          atta  a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati
          dichiarati,  anche  al  fine  della  correzione  di  errori
          materiali  o  di  modesta  entita'.  L'I.N.P.S. utilizza le
          informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli
          delle  amministrazioni  collegate, per effettuare controlli
          formali  sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione
          sostitutiva  unica e segnala le eventuali incongruenze agli
          enti erogatori interessati.
              8.  Nell'ambito  della  direttiva annuale impartita dal
          Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita'
          d'accertamento,  una  quota  delle verifiche assegnate alla
          Guardia  di  finanza  e' riservata al controllo sostanziale
          della   posizione  reddituale  e  patrimoniale  dei  nuclei
          familiari  dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
          criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.".
          Note all'art. 17, comma 2:
              - Il   testo   dell'art.  4,  del  citato  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  n.  223  del  1989,  e'  il
          seguente:
              "Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici  per  famiglia  si intende un insieme di persone
          legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela, affinita',
          adozione,  tutela  o  da  vincoli  affettivi, coabitanti ed
          aventi dimora abituale nello stesso comune.
              2. Una  famiglia  anagrafica  puo' essere costituita da
          una sola persona.".
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Note all'art. 17, comma 3:
              - Per  il  testo  degli  articoli  65 e 66 della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
              - La  tabella  2  del citato decreto legislativo n. 109
          del 1998, e' la seguente:
              "Tabella 2 - La scala di equivalenza:

Numero dei componenti                    Parametro
         -                                   -
         1                                  1,00
         2                                  1,57
         3                                  2,04
         4                                  2,46
         5                                  2,85

              Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
              Maggiorazione  di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di
          figli minori e di un solo genitore.
              Maggiorazione  di  0,5 per ogni componente con handicap
          psicofisico  permanente  di  cui all'art. 3, comma 3, della
          legge  5 febbraio  1992, n. 104, o di invalidita' superiore
          al 66%.
              Maggiorazione  di  0,2  per  nuclei familiari con figli
          minori,  in  cui  entrambi i genitori svolgono attivita' di
          lavoro e di impresa.".