Art. 17 Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici 1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, e' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il richiedente puo', altresi', presentare, unitamente alla domanda di assegno, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare. 2. Il nucleo familiare e' composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 448 del 1998, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternita' e' composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno e' richiesto. 3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A. 4. Nell'allegato A e' altresi' specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprieta' di alcuno dei suoi componenti.
Nota all'art. 17, comma 1: - Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130 del 2000, e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 2, ancorche' l'ente erogatore si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresi' la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalita' previste dall'art. 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla Presidenza medesima. 4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 5. (Abrogato). 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione. 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati. 8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.". Note all'art. 17, comma 2: - Il testo dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, e' il seguente: "Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.". - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 17, comma 3: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, e' la seguente: "Tabella 2 - La scala di equivalenza: Numero dei componenti Parametro - - 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.".