Art. 18
                         Funzioni dei comuni

  1.  Gli  assegni  per il nucleo familiare e di maternita' di cui al
presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.
  2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente
muta  la  residenza  prima del provvedimento di concessione, gli atti
relativi  al  procedimento di concessione sono trasmessi al comune di
nuova  residenza,  per  i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha
concesso  il beneficio e' comunque competente per i controlli e per i
provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.
  3.   Ai   fini  del  presente  regolamento,  il  comune  nella  cui
circoscrizione risiede il richiedente e' considerato "ente erogatore"
agli  effetti  della  disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto
legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.
  4.  I  comuni  assicurano,  anche attraverso i propri uffici per le
relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per
la  corretta  compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva  di cui
all'articolo   17,   comma  1.  Ai  medesimi  fini,  stabiliscono  le
collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i
centri di assistenza fiscale.
  5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998,
i  comuni  provvedono,  per l'assegno di maternita', ad informare gli
interessati  invitandoli  a  certificare o dichiarare il possesso dei
requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
  6.  I  comuni  controllano,  singolarmente  o  mediante un apposito
servizio   comune,   la   veridicita'   della   situazione  familiare
dichiarata,  secondo  quanto  stabilito dall'articolo 4, comma 7, del
decreto  legislativo  n.  109  del  1998.  I controlli possono essere
effettuati anche a campione.
  7.  I  comuni  provvedono,  nel  caso  di prestazioni indebitamente
erogare,   alla   revoca   del  beneficio  a  far  data  dal  momento
dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca e' trasmesso
all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.
 
          Nota all'art. 18, comma 3:
              - Per   il   testo   dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo  n.  109  del 1998, si veda nelle note all'art.
          17, comma 1.
          Nota all'art. 18, comma 5:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 18, comma 6:
              - Per   il   testo   dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo  n.  109  del 1998, si veda nelle note all'art.
          17, comma 1.