Art. 19 (Cumulo dei benefici) 1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali o dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima. 2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se e' stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.
Nota all'art. 19, comma 1: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. Note all'art. 19, comma 2: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.