Art. 19
                        (Cumulo dei benefici)

   1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del
1998  non  costituiscono  reddito  a  fini  fiscali e previdenziali e
possono  essere  cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti
locali o dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3,
della legge medesima.
   2.  L'assegno  di  cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998
non  spetta  se e' stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di
cui  all'articolo  49,  comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora
l'assegno  di  cui  al  citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS
sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune
per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.
 
          Nota all'art. 19, comma 1:
              - Per  il  testo  degli  articoli  65 e 66 della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.
          Note all'art. 19, comma 2:
              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 49 della citata legge n. 448
          del 1998, si veda nelle note alle premesse.