Art. 21
                       (Trattamento dei dati)

   1.   I   dati   contenuti  nelle  domande  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i
comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalita' di
interesse  pubblico  perseguite  per  la concessione degli assegni; i
dati  sono  trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a
fini  statistici,  di  studio,  di  informazione,  di  ricerca  e  di
diffusione.  I  comuni  e  l'INPS possono comunicare i dati contenuti
nelle  domande  e  nelle  dichiarazioni  ad altri soggetti al fine di
effettuare  le  verifiche  e  i  controlli  di rispettiva competenza,
previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonche' al fine di effettuare
i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo
le  indicazioni del Ministro per la solidarieta' sociale, e trasmette
a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione
possono  essere  resi  pubblici  ed  ulteriormente  trattati  a  fini
statistici.
   2.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure per l'erogazione dei
benefici,   l'INPS  predispone  e  rende  disponibile  ai  comuni  il
necessario  supporto  informatico  per  l'acquisizione dei dati delle
dichiarazioni  e  delle domande, per il calcolo dei benefici e per la
trasmissione  dei  dati  di  cui  al  comma 1 del presente articolo e
all'articolo  11.  La  procedura  di  calcolo  del  beneficio e' resa
disponibile  previa  approvazione  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per gli affari sociali.
   3.  I  comuni  e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati
sensibili,  di  cui  all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  ad  essi
eventualmente  pervengono  ai  sensi  del  presente  regolamento,  in
particolare  in  relazione  alle  domande,  alle dichiarazioni e alle
certificazioni   relative   ai  soggetti  in  possesso  di  carta  di
soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio
della  potesta'  genitoria,  le  adozioni e gli affidamenti. Dei dati
sensibili  possono  essere  effettuate, in conformita' all'articolo 4
del  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 135, le operazioni di
raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione,
modificazione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,
blocco,  cancellazione  e  distruzione.  Le  operazioni di selezione,
elaborazione  e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo
con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a
rendere  pubblica  con  proprio atto la lista dei soggetti ai quali i
dati  sensibili  possono  essere  comunicati  in base alle leggi e ai
regolamenti;  la diffusione dei dati sensibili puo' essere effettuata
solo  in  forma  anonima  per  finalita'  statistiche,  di studio, di
informazione e di ricerca.
 
          Note all'art. 21, comma 3:
              - Per  il  testo dell'art. 22 della citata legge n. 675
          del 1996, si veda nelle note all'art. 8, comma 5.
              - Per   il   testo   dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 135 del 1999, si veda nelle note all'art. 8,
          comma 5.