Art. 22 (Trasferimento delle risorse all'INPS) 1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarieta' sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.
Nota all'art. 22, comma 1: - Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.