Art. 22
               (Trasferimento delle risorse all'INPS)

   1.  A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge
n.  448  del  1998,  il Ministro per la solidarieta' sociale provvede
annualmente   al   trasferimento  delle  risorse  all'INPS.  Ai  fini
dell'effettuazione  del  conguaglio,  l'INPS presenta, nell'esercizio
successivo   a  quello  del  pagamento  degli  assegni,  le  distinte
rendicontazioni  degli  oneri  sostenuti  per la corresponsione degli
assegni  medesimi,  sulla  base  delle  risultanze  del proprio conto
consuntivo.
 
          Nota all'art. 22, comma 1:
              - Per  il  testo  degli  articoli  65 e 66 della citata
          legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.