Art. 39.
                   Riposi giornalieri della madre
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

  1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda.
  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la
lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea,
istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelle
immediate vicinanze di essa.