Art. 40.
                    Riposi giornalieri del padre
             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.