Art. 41.
                      Riposi per parti plurimi
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma
1, possono essere utilizzate anche dal padre.