Art. 44.
                      Trattamento previdenziale
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)

  1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.
  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2
e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.