Art. 45
                       Adozioni e affidamenti
            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

  1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40
e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il
primo anno di vita del bambino.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche in
caso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap in
situazione di gravita'.