Art. 46. 
                              Sanzioni 
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 
 
  1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli  articoli  39,
40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a
lire cinque milioni.