Art. 21. 
1. L'articolo 25 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 25. - 1. Il tribunale per i  minorenni  che  ha  dichiarato  lo
stato di adottabilita', decorso un anno dall'affidamento,  sentiti  i
coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e  il
minore di eta' inferiore, in considerazione della  sua  capacita'  di
discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che  abbiano
svolto attivita' di vigilanza o di sostegno, verifica  che  ricorrano
tutte le  condizioni  previste  dal  presente  capo  e,  senza  altra
formalita' di  procedura,  provvede  sull'adozione  con  sentenza  in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo  o  di  non  fare  luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici  deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta. 
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori  degli  anni
quattordici, debbono essere sentiti. 
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 puo' essere
prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi  affidatari,
con ordinanza motivata. 
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante  l'affidamento
preadottivo,  l'adozione,  nell'interesse  del  minore,  puo'  essere
ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge  nei  confronti  di
entrambi, con effetto, per il  coniuge  deceduto,  dalla  data  della
morte. 
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo  interviene  separazione
tra  i  coniugi  affidatari,  l'adozione  puo'  essere  disposta  nei
confronti di uno solo o di  entrambi,  nell'esclusivo  interesse  del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. 
6. La sentenza che decide sull'adozione  e'  comunicata  al  pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. 
7. Nel  caso  di  provvedimento  negativo  viene  meno  l'affidamento
preadottivo ed il tribunale per  i  minorenni  assume  gli  opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi  dell'articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli  330  e  seguenti  del  codice
civile". 
 
          Nota all'art. 21:
              - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 4.