Art. 22.
1. L'articolo 26 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  26.  - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non
fare  luogo  all'adozione,  entro  trenta giorni dalla notifica, puo'
essere  proposta  impugnazione  davanti  alla sezione per i minorenni
della   Corte  d'appello  da  parte  del  pubblico  ministero,  dagli
adottanti  e  dal  tutore  del minore. La Corte d'appello, sentite le
parti  ed  esperito  ogni  accertamento ritenuto opportuno, pronuncia
sentenza. La sentenza e' notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2.  Avverso  la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione,  che  deve  essere  proposto  entro  trenta  giorni dalla
notifica  della  stessa,  solo  per  i  motivi di cui al primo comma,
numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione
deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi
atti introduttivi.
4.  La  sentenza  che  pronuncia  l'adozione, divenuta definitiva, e'
immediatamente  trascritta  nel  registro  di  cui  all'articolo 18 e
comunicata  all'ufficiale  dello stato civile che la annota a margine
dell'atto  di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere
del  giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitivita' della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
5.   Gli   effetti  dell'adozione  si  producono  dal  momento  della
definitivita' della sentenza".
 
          Nota all'art. 22:
              - Per  il  testo  dell'art. 360 del codice di procedura
          civile, si veda in nota all'art. 16.