Art. 23.
1.  All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai
sensi  dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti
"ai sensi dell'articolo 25, comma 5".
 
          Nota all'art. 23:
              - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 184/1983,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   27.  -  Per  effetto  dell'adozione  l'adottato
          acquista  lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei
          quali assume e trasmette il cognome.
              Se  l'adozione  e'  disposta nei confronti della moglie
          separata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l'adottato assume
          il cognome della famiglia di lei.
              Con  l'adozione  cessano i rapporti dell'adottato verso
          la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".