Art. 23. 1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell'articolo 25, quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 25, comma 5".
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 27. - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'art. 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.".