Art. 24.
1. L'articolo 28 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1. Il minore adottato e' informato di tale sua condizione
ed  i  genitori  adottivi  vi  provvedono nei modi e termini che essi
ritengono piu' opportuni.
2.  Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve
essere  rilasciata  con  la  sola indicazione del nuovo cognome e con
l'esclusione   di   qualsiasi  riferimento  alla  paternita'  e  alla
maternita'  del  minore  e  dell'annotazione  di cui all'articolo 26,
comma 4.
3.  L'ufficiale  di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi
altro  ente  pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o  copie  dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo  autorizzazione  espressa  dell'autorita'  giudiziaria.  Non e'
necessaria    l'autorizzazione    qualora   la   richiesta   provenga
dall'ufficiale   di   stato  civile,  per  verificare  se  sussistano
impedimenti matrimoniali.
4.  Le  informazioni  concernenti  l'identita' dei genitori biologici
possono  essere  fornite  ai  genitori  adottivi,  quali esercenti la
potesta'   dei  genitori,  su  autorizzazione  del  tribunale  per  i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale
accerta  che  l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
preparazione  e assistenza del minore. Le informazioni possono essere
fornite  anche  al  responsabile di una struttura ospedaliera o di un
presidio  sanitario,  ove  ricorrano i presupposti della necessita' e
della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5.  L'adottato, raggiunta l'eta' di venticinque anni, puo' accedere a
informazioni  che  riguardano la sua origine e l'identita' dei propri
genitori  biologici.  Puo' farlo anche raggiunta la maggiore eta', se
sussistono  gravi  e  comprovati  motivi  attinenti  alla  sua salute
psico-fisica.  L'istanza  deve  essere  presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6.  Il  tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone
di  cui  ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di
carattere  sociale  e  psicologico, al fine di valutare che l'accesso
alle  notizie  di  cui  al  comma  5  non  comporti  grave turbamento
all'equilibrio  psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria,
il  tribunale  per  i  minorenni autorizza con decreto l'accesso alle
notizie richieste.
7.  L'accesso  alle  informazioni non e' consentito se l'adottato non
sia  stato  riconosciuto  alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche  uno  solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler
essere  nominato,  o  abbia  manifestato  il  consenso all'adozione a
condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione
non  e'  richiesta  per l'adottato maggiore di eta' quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".