Articolo 45
                        Trattamento economico
(Art.49 del d.lgs n.29 del  1993,  come  sostituito  dall'art.23  del
                        d.lgs n.546 del 1993)

   1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito
dai contratti collettivi.
   2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, parita' di trattamento contrattuale e
comunque  trattamenti  non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
   3.  I  contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttivita' individuale;
b) alla   produttivita'  collettiva  tenendo  conto  dell'apporto  di
   ciascun dipendente;
c) all'effettivo  svolgimento  di attivita' particolarmente disagiate
   obiettivamente  ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
   ai  dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun
   dipendente,   nell'ambito  di  criteri  obiettivi  definiti  dalla
   contrattazione collettiva.
   4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti
economici accessori.
   5.  Le  funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del
personale  non  diplomatico  del Ministero degli affari esteri, per i
servizi   che   si   prestano  all'estero  presso  le  rappresentanze
diplomatiche,  gli  uffici  consolari  e  le  istituzioni culturali e
scolastiche,  sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio
ivi  prestato,  dalle  disposizioni  del decreto del Presidente della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' dalle altre pertinenti normative di settore del
Ministero degli affari esteri.
 
             Nota all'art. 45:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio  1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  44,  supplemento  ordinario, del 18 febbraio 1967, reca
          "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".