Art. 47
              Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18
del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997
 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387
        del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998)

  1.  Gli  indirizzi  per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale
e  negli  altri  casi  in  cui  e'  richiesta una attivita' negoziale
dell'ARAN.  Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo
Stato  sono  sottoposti  al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere   le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli  aspetti
riguardanti  la  compatibilita'  con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
  2.  L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo
sullo svolgimento delle trattative.
  3.  Raggiunta  l'ipotesi  di  accordo,  l'ARAN acquisisce il parere
favorevole  del  comitato  di  settore sul testo contrattuale e sugli
oneri  finanziari  diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei
bilanci  delle  amministrazioni  interessate.  Il comitato di settore
esprime,  con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio
parere  entro  cinque  giorni  dalla  comunicazione dell'ARAN. Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  2,  il  parere e'
espresso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tramite il
Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
  4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di accordo, il
giorno  successivo  l'ARAN  trasmette  la  quantificazione  dei costi
contrattuali  alla  Corte  dei  conti ai fini della certificazione di
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive   modificazioni   ed  integrazioni.  La  Corte  dei  conti
certifica   l'attendibilita'   dei   costi  quantificati  e  la  loro
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio, e
puo'  acquisire  a  tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre
esperti  designati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  La  designazione  degli  esperti,  per la
certificazione  dei  contratti collettivi delle amministrazioni delle
regioni  e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni  e  con  la  Conferenza  Stato-citta'. Gli esperti sono
nominati  prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei
conti.
  5.  La  Corte  dei  conti  delibera  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione  della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali  la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della  certificazione  viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN.  al
comitato  di  settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva,
il  Presidente  dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il contratto
collettivo.
  6.  Se  la  certificazione  della  Corte dei conti non e' positiva,
l'ARAN, sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  assume  le  iniziative  necessarie  per  adeguare  la
quantificazione  dei costi contrattuali ai fini della certificazione,
ovvero,  qualora  non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali  ai  fini  della riapertura delle trattative. Le iniziative
assunte  dall'ARAN  in  seguito alla valutazione espressa dalla Corte
dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei
conti,   la   quale   riferisce   al   Parlamento   sulla  definitiva
quantificazione   dei   costi   contrattuali,  sulla  loro  copertura
finanziaria   e  sulla  loro  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio.
  7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve concludersi
entro  quaranta  giorni  dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il
Presidente  dell'ARAN  ha mandato di sottoscrivere definitivamente il
contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura
delle trattative ai sensi del comma precedente.
  8.  I  contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo
40,  commi  2  e  3,  sono  pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
 
             Nota all'art. 47:
                 -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 1-bis
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
                 "Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria
          e  di  bilancio).  - 1. La impostazione delle previsioni di
          entrata  e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
          metodo  della  programmazione  finanziaria.  A  tal fine il
          Governo presenta alle Camere:
                   a) entro    il    30 giugno    il   documento   di
          programmazione  economico-finanziaria, che viene, altresi',
          trasmesso alle regioni;
                   b) entro  il  30 settembre  il disegno di legge di
          approvazione   del   bilancio   annuale   e   del  bilancio
          pluriennale  a  legislazione  vigente,  il disegno di legge
          finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
          bilancio  pluriennale  programmatico che vengono, altresi',
          trasmessi alle regioni;
                   c) entro   il   15 novembre  i  disegni  di  legge
          collegati alla manovra di finanza pubblica.
                 2.  La  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, esprime il
          proprio  parere  sui  documenti  di cui alla lettera a) del
          comma  1,  entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
          medesimo  comma,  entro  il  15 ottobre,  e  lo comunica al
          Governo ed al Parlamento".