Articolo 50
                  Aspettative e permessi sindacali
(Art.54,  commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993, come modificati
prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993 poi dall'art.2 del decreto
legge  n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.365
 del 1996, e, infine, dall'art.44, comma 5 del d.lgs n.80 del 1998)

   1.   Al   fine   del   contenimento,  della  trasparenza  e  della
   razionalizzazione  delle  aspettative e dei permessi sindacali nel
   settore  pubblico,  la  contrattazione  collettiva  ne determina i
   limiti   massimi   in   un  apposito  accordo,  tra  l'ARAN  e  le
   confederazioni  sindacali  rappresentative  ai sensi dell'articolo
   43.
   2.  La  gestione  dell'accordo  di cui al comma 1, ivi comprese le
   modalita'  di  utilizzo  e  distribuzione  delle aspettative e dei
   permessi  sindacali  tra  le  confederazioni  e  le organizzazioni
   sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentativita' e
   con   riferimento   a   ciascun   comparto   e  area  separata  di
   contrattazione,   e'  demandata  alla  contrattazione  collettiva,
   garantendo   a   decorrere   dal   1  agosto  1996  in  ogni  caso
   l'applicazione  della  legge  20  maggio 1970, n.300, e successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  Per  la  provincia  autonoma  di
   Bolzano  si  terra'  conto  di quanto previsto dall'articolo 9 del
   decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58.
   3.  Le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fornire  alla
   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
   funzione  pubblica  -  il  numero  complessivo ed i nominativi dei
   beneficiari dei permessi sindacali.
   4.  Oltre  ai  dati  relativi  ai permessi sindacali, le pubbliche
   amministrazioni   sono   tenute  a  fornire  alla  Presidenza  del
   Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
   elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica,  del  personale
   dipendente   collocato   in  aspettativa,  in  quanto  chiamato  a
   ricoprire  una  funzione  pubblica  elettiva,  ovvero  per  motivi
   sindacali.   I   dati  riepilogativi  dei  predetti  elenchi  sono
   pubblicati  in  allegato  alla  relazione annuale da presentare al
   Parlamento  ai sensi dell'articolo 16 della legge 29marzo 1983, n.
   93.
 
             Note all'art. 50:
                 -  La legge 20 maggio 1970, n. 300, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 131 del 27 maggio 1970, reca "Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
                 -   Per   il  testo  dell'art.  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6 gennaio  1978, n. 58, vedi
          nelle note all'art. 42.
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 16 della
          legge  29 marzo  1983,  n.  93  (legge  quadro sul pubblico
          impiego):
                 "Art.   16   (Relazione   al  Parlamento).  -  Nella
          relazione  al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge
          28 ottobre   1970,   n.   775,  si  riferisce  anche  circa
          l'attuazione    degli   accordi,   la   produttivita',   le
          disfunzioni,  i tempi e i costi dell'azione amministrativa,
          il  confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato,
          e  si  avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo
          riferisce  alle  competenti  commissioni  permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica sui
          contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta
          giorni dalla formulazione.
                 La relazione e' allegata alla relazione previsionale
          e  programmatica  di  cui  all'art. 15 della legge 5 agosto
          1978, n. 468.
                 Nell'anno  antecedente a quello di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".