Art. 30
                   Modifica e abrogazione di norme

  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  505,  si  applicano ai
volontari  di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di
dodici mesi di' servizio.
  2.  Ai  volontari  di  truppa  in ferma breve e in ferma annuale in
servizio  alla data del 1° gennaio 2002 da piu' di' 10 mesi, continua
ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico.
  3.  A  decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2,
3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'articolo 3, comma
2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
 
          Note all'art. 30:
              - Per  il  testo  degli  articoli  7, 8 e 9 del decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, v. nota all'art. 12.
              - Gli  articoli  2,  3,  4  e 5 del decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  505,  prevedevano  disposizioni  in
          materia  di licenze del personale volontario in ferma breve
          con  meno  di  dieci  mesi  di servizio, permessi speciali,
          licenza ordinaria e licenza straordinaria.
              - La   legge   18 dicembre   1964,  n.  1414,  recante:
          "Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1965, n 2.