Art. 30 Modifica e abrogazione di norme 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di' servizio. 2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu' di' 10 mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'articolo 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
Note all'art. 30: - Per il testo degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, v. nota all'art. 12. - Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, prevedevano disposizioni in materia di licenze del personale volontario in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, permessi speciali, licenza ordinaria e licenza straordinaria. - La legge 18 dicembre 1964, n. 1414, recante: "Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1965, n 2.