Art. 24. Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro. 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per l'impresa di riassicurazione e' calcolato un margine di solvibilita' minimo teorico, secondo quanto previsto dagli articoli 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. L'ISVAP, valutata la difficolta' di applicazione delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, puo' consentire che il margine di solvibilita' minimo teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, sia calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 3. Sono ammessi a costituire il margine di solvibilita' teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le attivita' e le passivita' delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro sono valutate in base alle rispettive disposizioni nazionali di recepimento delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE. 5. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza del calcolo del margine di solvibilita' teorico per le imprese di riassicurazione con apposito modello redatto in conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.
Note all'art. 24: - Per quanto riguarda i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, vedi le note alle premesse. Gli articoli 35, 36, 37 e 38 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' recitano: "Art. 35 (Determinazione del margine di solvibilita). - 1. Il margine di solvibilita' si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso che l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o piu' dei rischi credito, tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al piu' elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel comma 1". "Art. 36 (Calcolo di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi). - 1. Il margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue: a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione; b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione; c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonche' quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle lettere a) e b). 2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a dieci milioni di unita' di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare. 3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi cosi' ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento". "Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri). - 1. Il margine di solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue: a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al comma 1 dell'art. 35; b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari; c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione; d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35; e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione. 2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'art. 30, dell'ammontare cosi' ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unita' di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare. 3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi cosi ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento. 4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di assistenza". "Art. 38 (Disposizioni particolari per il calcolo del margine di solvibilita' nell'assicurazione malattia). - 1. Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e 37, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione sulla vita, quando: a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilita' con criteri attuariali; b) sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza; c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza; d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione; e) sia prevista in polizza la possibilita' di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto. 2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente articolo e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilita' si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati cosi ottenuti". - L'art. 35 del succitato decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995, cosi' recita: "Art. 35 (Determinazione e calcolo del margine di solvibilita). - 1. Il minimo del margine di solvibilita' si calcola come segue, secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I, l'importo del minimo del margine di solvibilita', deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati: 1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non puo' in nessun caso essere inferiore all'85 per cento; 2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e' pari allo 0,15 per cento; b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella di cui all'allegato I l'importo del minimo del margine di solvibilita' deve essere calcolato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo danni; c) per l'assicurazione malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il minimo del margine di solvibilita' si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo; d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella di cui all'allegato I, e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei due seguenti importi: 1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo e' pari a zero; 2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalita', un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera a), numero 2". - Per quanto riguarda l'art. 33 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, vedi le note all'art. 8. L'art. 34 del succitato decreto legislativo n. 175 del 1995, cosi' recita: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, lettere g) e h). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni: a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni; b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita' posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso; c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta. 2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilita' dell'impresa. 4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera h) possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti condizioni: a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP; b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita' di differire il pagamento degli interessi; c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'. 5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP". - Per quanto riguarda l'art. 33 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, vedi le note all'art. 8. L'art. 34 del succitato decreto legislativo n. 174 del 1995, cosi' recita: "Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2, numeri 7) e 8). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni: a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni; b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita' posseduto e quello che risultera' dopo effettuato detto rimborso; c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta. 2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilita' dell'impresa. 4. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera a), numero 8), possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti condizioni: a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP; b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita' di differire il pagamento degli interessi; c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita. 5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP". - Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1. - Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note all'art. 17.