Art. 24.
      Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o
   partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica
                     o in un altro Stato membro.

  1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di
un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa
di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica
o  in  un  altro  Stato  membro,  per l'impresa di riassicurazione e'
calcolato  un  margine di solvibilita' minimo teorico, secondo quanto
previsto  dagli  articoli  35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  175,  e dall'articolo 35 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 174.
  2.  L'ISVAP,  valutata  la difficolta' di applicazione delle regole
previste  dall'articolo  35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, puo' consentire che il margine di solvibilita' minimo teorico di
cui  al  comma  1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita,
sia  calcolato  secondo  quanto previsto dall'articolo 36 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  3.  Sono  ammessi a costituire il margine di solvibilita' teorico i
medesimi  elementi  previsti  per  le  imprese di assicurazione dagli
articoli  33  e  34  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e
dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
  4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta le
attivita'  e  le  passivita'  delle imprese di riassicurazione aventi
sede  legale  in  un  altro  Stato  membro sono valutate in base alle
rispettive  disposizioni  nazionali  di  recepimento  delle direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE e 91/674/CEE.
  5.  In  allegato  al  prospetto  dimostrativo  della  situazione di
solvibilita'   corretta,  l'impresa  di  assicurazione  deve  fornire
evidenza  del  calcolo  del  margine  di  solvibilita' teorico per le
imprese   di   riassicurazione   con   apposito  modello  redatto  in
conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.
 
          Note all'art. 24:
          -  Per  quanto  riguarda i decreti legislativi numeri 174 e
          175  del  17 marzo  1995,  vedi  le note alle premesse. Gli
          articoli  35, 36, 37 e 38 del succitato decreto legislativo
          n. 175 del 1995, cosi' recitano:
          "Art.  35 (Determinazione del margine di solvibilita). - 1.
          Il   margine  di  solvibilita'  si  determina  in  rapporto
          all'ammontare  annuo  dei  premi  o  contributi,  oppure in
          rapporto  all'onere  medio  dei  sinistri  per i tre ultimi
          esercizi.   Tuttavia,   nel  caso  che  l'impresa  eserciti
          esclusivamente  o  prevalentemente l'assicurazione relativa
          ad  uno  o  piu'  dei  rischi credito, tempesta, grandine e
          gelo,  sono  presi  in  considerazione,  quale  periodo  di
          riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette
          esercizi.
          2.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 38, l'ammontare
          del  margine  deve essere almeno pari al piu' elevato tra i
          risultati  ottenuti secondo i due criteri di determinazione
          indicati nel comma 1".
          "Art. 36 (Calcolo di solvibilita' in rapporto all'ammontare
          annuo   dei  premi  o  contributi).  -  1.  Il  margine  di
          solvibilita'  in  rapporto  all'ammontare annuo dei premi o
          contributi si calcola come segue:
          a) si  cumulano  gli  importi  dei premi ed accessori o dei
          contributi  di  competenza  dell'ultimo esercizio, relativi
          alle  assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso
          e  negli  esercizi  anteriori,  al  lordo delle cessioni in
          riassicurazione;
          b) si  aggiunge  l'importo  dei premi per rischi assunti in
          riassicurazione  nel  corso dell'ultimo esercizio, al lordo
          delle cessioni in retrocessione;
          c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel
          corso  dell'ultimo  esercizio nonche' quello delle imposte,
          tasse  ed  altri  oneri direttamente commisurati ai premi e
          contributi di cui alle lettere a) e b).
          2.  L'importo  come  sopra  ottenuto  si  ripartisce in due
          quote,  la  prima  fino  ad  un  ammontare in lire italiane
          corrispondente a dieci milioni di unita' di conto europea e
          la   seconda   comprendente  l'eccedenza  rispetto  a  tale
          ammontare.
          3.  Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la
          percentuale  del 18 per cento e sulla seconda quella del 16
          per  cento  e  moltiplicando la somma dei due importi cosi'
          ottenuti,   per   il   rapporto   esistente,  per  l'ultimo
          esercizio,  tra  l'ammontare  dei  sinistri  al netto delle
          quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto
          delle  riserve  sinistri costituite all'inizio e al termine
          dell'esercizio  e  quello complessivo dei sinistri al lordo
          della  riassicurazione,  determinati  tenendo  conto  delle
          riserve   sinistri  costituite  all'inizio  ed  al  termine
          dell'esercizio.  Qualora tale rapporto risulti inferiore al
          50  per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del
          calcolo, nella misura del 50 per cento".
          "Art.  37  (Calcolo del margine di solvibilita' in rapporto
          all'onere   medio   dei  sinistri).  -  1.  Il  margine  di
          solvibilita'  in  rapporto  all'onere medio dei sinistri si
          calcola come segue:
          a) si   cumulano,   al  lordo  delle  quote  a  carico  dei
          riassicuratori,   gli   importi  dei  sinistri  pagati  per
          assicurazioni  dirette nel corso degli esercizi indicati al
          comma 1 dell'art. 35;
          b) si  aggiunge  l'importo dei sinistri pagati negli stessi
          esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo
          delle quote a carico dei retrocessionari;
          c) si   aggiunge   l'ammontare   delle   riserve   sinistri
          costituite   alla   fine   dell'ultimo  esercizio  sia  per
          assicurazioni    dirette    che    per    accettazioni   in
          riassicurazione;
          d) si  detrae  l'ammontare  dei recuperi effettuati durante
          gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;
          e) si  detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti
          all'inizio  del periodo di cui al comma 1 dell'art. 35, sia
          per   assicurazioni   dirette   che   per  accettazioni  in
          riassicurazione.
          2.  La  terza, o la settima parte, a seconda del periodo di
          riferimento  indicato  dall'art.  30,  dell'ammontare cosi'
          ottenuto  si  ripartisce  in due quote, la prima fino ad un
          ammontare  in lire corrispondente a sette milioni di unita'
          di  conto  europee  e  la  seconda comprendente l'eccedenza
          rispetto a detto ammontare.
          3.  Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota la
          percentuale  del 26 per cento e sulla seconda quella del 23
          per  cento  e  moltiplicando  le somme dei due importi cosi
          ottenuti,   per   il   rapporto   esistente,  per  l'ultimo
          esercizio,  tra  l'ammontare  dei  sinistri  al netto delle
          quote  a  carico  dei  riassicuratori,  determinati tenendo
          conto  delle  riserve  sinistri  costituite all'inizio e al
          termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al
          lordo  della  riassicurazione,  determinati  tenendo  conto
          delle  riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
          dell'esercizio.  Qualora tale rapporto risulti inferiore al
          50  per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del
          calcolo, nella misura del 50 per cento.
          4.  Per  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  nel  ramo
          assistenza,  l'importo  dei  sinistri  pagati e' costituito
          anche  dai  compensi  pagati  a terzi per le prestazioni di
          assistenza".
          "Art.  38  (Disposizioni  particolari  per  il  calcolo del
          margine  di solvibilita' nell'assicurazione malattia). - 1.
          Le  percentuali  da applicarsi, a norma degli articoli 36 e
          37,  per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto
          all'ammontare  annuo  dei  premi  o contributi e dell'onere
          medio   dei   sinistri   sono   ridotte  ad  un  terzo  per
          l'assicurazione   malattia   gestita  con  criteri  tecnici
          analoghi  a  quelli  con i quali e' gestita l'assicurazione
          sulla vita, quando:
          a) le  tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole
          di morbilita' con criteri attuariali;
          b) sia   prevista   la   costituzione  di  una  riserva  di
          senescenza;
          c) sia  previsto  l'obbligo del pagamento di un supplemento
          di  premio  destinato  a  costituire un adeguato margine di
          sicurezza;
          d) sia  escluso  il diritto per l'assicurazione di recedere
          dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;
          e) sia  prevista in polizza la possibilita' di aumentare il
          premio  o  di  ridurre  le  prestazioni,  anche in corso di
          contratto.
          2.  Quando  l'assicurazione  malattia  di  cui  al presente
          articolo  e'  gestita dalla stessa impresa insieme ad altri
          rami  di  assicurazione,  il  margine  di  solvibilita'  si
          determina  procedendo  ad  un  separato calcolo per il ramo
          malattia  e  per il complesso degli altri rami e sommando i
          risultati cosi ottenuti".
          - L'art.  35  del  succitato decreto legislativo n. 174 del
          17 marzo 1995, cosi' recita:
          "Art.   35   (Determinazione   e  calcolo  del  margine  di
          solvibilita). - 1. Il minimo del margine di solvibilita' si
          calcola come segue, secondo i rami esercitati:
          a) per  le  assicurazioni di cui ai numeri I e II del punto
          A)  della  tabella  di  cui  all'allegato  I, l'importo del
          minimo  del  margine di solvibilita', deve essere pari alla
          somma dei due seguenti risultati:
          1)  il  numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento
          delle   riserve   matematiche,   relative  alle  operazioni
          dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione,
          ed   alle  accettazioni  in  riassicurazione,  deve  essere
          moltiplicato   per   il   rapporto   esistente  nell'ultimo
          esercizio  tra  l'importo delle riserve matematiche, previa
          detrazione  delle  cessioni in riassicurazione, e l'importo
          lordo  delle  stesse  riserve;  tale  rapporto  non puo' in
          nessun caso essere inferiore all'85 per cento;
          2)  per  i  contratti i cui capitali sotto rischio non sono
          negativi,  il numero che rappresenta una aliquota dello 0,3
          per  cento  di tali capitali presi a carico dall'impresa e'
          moltiplicato   per  il  rapporto  esistente,  per  l'ultimo
          esercizio,  fra  l'importo  dei  capitali sotto rischio che
          rimangono  a  carico  dell'impresa,  dopo  aver detratto le
          cessioni  e  retrocessioni  in riassicurazione, e l'importo
          dei   capitali   sotto   rischio,  senza  detrazione  della
          riassicurazione;  tale  rapporto  non  puo'  in  alcun caso
          essere   inferiore  al  50  per  cento.  Tuttavia,  per  le
          assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata
          massima  di  tre anni, l'aliquota sopra citata e' pari allo
          0,1  per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni,
          ma  inferiore  o  pari a cinque anni, tale aliquota e' pari
          allo 0,15 per cento;
          b) per  le  assicurazioni  complementari di cui al punto B)
          della  tabella  di  cui all'allegato I l'importo del minimo
          del  margine  di  solvibilita'  deve essere calcolato sulla
          base delle disposizioni del decreto legislativo danni;
          c) per  l'assicurazione  malattia  e  per  le operazioni di
          capitalizzazione  di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V
          del punto A) della tabella di cui all'allegato I, il minimo
          del  margine  di  solvibilita'  si calcola come indicato al
          comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo;
          d) per   le   assicurazioni   connesse   con   i  fondi  di
          investimento  di  cui  al  numero  III  del  punto A) della
          tabella  di  cui all'allegato I, e per le operazioni di cui
          al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del
          margine di solvibilita' deve essere pari alla somma dei due
          seguenti importi:
          1)  qualora  l'impresa  assuma  un rischio di investimento,
          l'importo  di  cui al presente comma, lettera a), numero 1;
          qualora  l'impresa  non assuma rischi di investimento ed il
          contratto  determini  l'importo delle spese di gestione per
          un  periodo  superiore  a cinque anni, l'importo pari all'1
          per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo e'
          pari a zero;
          2)  qualora  l'impresa  assuma un rischio di mortalita', un
          importo  pari  ad  una  aliquota  dello  0,3  per cento dei
          capitali  sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di
          cui al presente comma, lettera a), numero 2".
          - Per  quanto  riguarda  l'art.  33  del  succitato decreto
          legislativo  n.  175  del  1995,  vedi  le note all'art. 8.
          L'art.  34  del  succitato  decreto  legislativo n. 175 del
          1995, cosi' recita:
          "Art.  34  (Condizioni  per  l'inclusione  nel  margine  di
          solvibilita'  degli  elementi  di cui all'art. 33, comma 2,
          lettere  g)  e  h).  -  1.  I  prestiti  subordinati di cui
          all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel
          patrimonio  dell'impresa  solo  se soddisfano alle seguenti
          condizioni:
          a) per  i  prestiti  a scadenza fissa, la scadenza iniziale
          non sia inferiore a cinque anni;
          b) per  i  prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se
          e'   convenuto  nel  contratto  che  essi  potranno  essere
          rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la
          possibilita'  di  rimborso  anticipato  qualora  sia  stato
          preventivamente   autorizzato   dall'ISVAP.   In  tal  caso
          l'impresa  dovra'  presentare apposita richiesta almeno sei
          mesi  prima  della  data di rimborso proposta, indicando il
          margine  di  solvibilita'  posseduto  e dovuto prima e dopo
          detto rimborso;
          c) non  siano incluse nel contratto clausole in forza delle
          quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione
          dell'impresa,   essere   rimborsato  prima  della  scadenza
          convenuta.
          2.  Per  i  prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a
          sottoporre  all'approvazione  dell'ISVAP,  al piu' tardi un
          anno  prima  della  data di scadenza del prestito, un piano
          che  indichi le modalita' con le quali essa intende operare
          per  mantenere  o  riportare,  alla scadenza, il margine di
          solvibilita'  al livello necessario. L'obbligo predetto non
          ricorre   qualora   l'impresa  abbia  ridotto  gradualmente
          l'importo  per  il  quale il prestito e' stato computato ai
          fini  del  margine  di  solvibilita' nel corso degli ultimi
          cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.
          3.  Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non
          precludono  la  possibilita'  di  rimborso  anticipato  dei
          prestiti   a   scadenza   fissa   qualora  l'impresa  venga
          autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata
          all'ISVAP  almeno  tre mesi prima della data fissata per il
          rimborso.  L'ISVAP  autorizza  il  rimborso anticipato solo
          dopo  aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al
          margine di solvibilita' dell'impresa.
          4.  I  titoli  a durata indeterminata e gli altri strumenti
          finanziari  previsti  all'art.  33,  comma  2,  lettera  h)
          possono  essere  inclusi  nel  margine di solvibilita' solo
          quando soddisfino alle seguenti condizioni:
          a) sia  esclusa  la  loro rimborsabilita' su iniziativa del
          portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
          b) il   contratto   di   emissione   dia   all'impresa   la
          possibilita' di differire il pagamento degli interessi;
          c) i   crediti   del   prestatore   verso  l'impresa  siano
          interamente  subordinati  a quelli di tutti i creditori non
          subordinati;
          d) i  documenti  che  disciplinano  l'emissione  dei titoli
          prevedano  la  capacita'  del  debito e degli interessi non
          versati  di  assorbire le perdite, consentendo nel contempo
          all'impresa di proseguire le sue attivita'.
          5.  I  contratti  relativi  a  prestiti subordinati possono
          essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP".
          - Per  quanto  riguarda  l'art.  33  del  succitato decreto
          legislativo  n.  174  del  1995,  vedi  le note all'art. 8.
          L'art.  34  del  succitato  decreto  legislativo n. 174 del
          1995, cosi' recita:
          "Art.  34  (Condizioni  per  l'inclusione  nel  margine  di
          solvibilita'  degli  elementi  di cui all'art. 33, comma 2,
          numeri 7) e 8). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art.
          33,  comma 2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi
          nel   patrimonio   dell'impresa  solo  se  soddisfano  alle
          seguenti condizioni:
          a) per  i  prestiti  a scadenza fissa, la scadenza iniziale
          non sia inferiore a cinque anni;
          b) per  i  prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se
          e'   convenuto  nel  contratto  che  essi  potranno  essere
          rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la
          possibilita'  di  rimborso  anticipato  qualora  sia  stato
          preventivamente   autorizzato   dall'ISVAP.   In  tal  caso
          l'impresa  dovra'  presentare apposita richiesta almeno sei
          mesi  prima  della  data di rimborso proposta, indicando il
          margine  di  solvibilita' posseduto e quello che risultera'
          dopo effettuato detto rimborso;
          c) non  siano incluse nel contratto clausole in forza delle
          quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione
          dell'impresa,   essere   rimborsato  prima  della  scadenza
          convenuta.
          2.  Per  i  prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a
          sottoporre  all'approvazione  dell'ISVAP,  al piu' tardi un
          anno  prima  della  data di scadenza del prestito, un piano
          che  indichi le modalita' con le quali essa intende operare
          per  mantenere  o  riportare,  alla scadenza, il margine di
          solvibilita'  al livello necessario. L'obbligo predetto non
          ricorre   qualora  l'impresa  abbia  ridotto  sensibilmente
          l'importo  per  il  quale il prestito e' stato computato ai
          fini  del  margine  di  solvibilita' nel corso degli ultimi
          cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.
          3.  Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non
          precludono  la  possibilita'  di  rimborso  anticipato  dei
          prestiti   a   scadenza   fissa   qualora  l'impresa  venga
          autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata
          all'ISVAP  almeno  tre mesi prima della data fissata per il
          rimborso.  L'ISVAP  autorizza  il  rimborso anticipato solo
          dopo  aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al
          margine di solvibilita' dell'impresa.
          4.  I  titoli  a durata indeterminata e gli altri strumenti
          finanziari  previsti  all'art.  33,  comma  2,  lettera a),
          numero   8),   possono   essere   inclusi  nel  margine  di
          solvibilita'   solo   quando   soddisfino   alle   seguenti
          condizioni:
          a) sia  esclusa  la  loro rimborsabilita' su iniziativa del
          portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
          b) il   contratto   di   emissione   dia   all'impresa   la
          possibilita' di differire il pagamento degli interessi;
          c) i   crediti   del   prestatore   verso  l'impresa  siano
          interamente  subordinati  a quelli di tutti i creditori non
          subordinati;
          d) i  documenti  che  disciplinano  l'emissione  dei titoli
          prevedano  la  capacita'  del  debito e degli interessi non
          versati  di  assorbire le perdite, consentendo nel contempo
          all'impresa di proseguire le sue attivita.
          5.  I  contratti  relativi  a  prestiti subordinati possono
          essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP".
          - Per  quanto  riguarda  le  direttive  numeri 73/239/CEE e
          79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.
          - Per quanto riguarda la direttiva 91/674/CEE, vedi le note
          all'art. 17.