Art. 25.
             Inclusione delle imprese di partecipazione
                       assicurativa intermedie

  1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilita' corretta di
  un'impresa   di   assicurazione   che   controlla   o  detiene  una
  partecipazione  in  un'impresa  di assicurazione o in un'impresa di
  riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale
  in   uno   Stato   terzo,   tramite  un'impresa  di  partecipazione
  assicurativa,  la situazione di quest'ultima impresa viene presa in
  considerazione nel seguente modo:
    a) si considera un margine di solvibilita' minimo pari a 0;
    b)  gli  elementi  costitutivi  del  margine di solvibilita' sono
  desumibili  dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo
  1995,  n.  175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17
  marzo 1995, n. 174.
  2.   L'impresa   di   assicurazione,   in   allegato  al  prospetto
  dimostrativo   della  situazione  di  solvibilita'  corretta,  deve
  fornire   evidenza   degli  elementi  costitutivi  del  margine  di
  solvibilita'   delle   imprese   di   partecipazione   assicurativa
  intermedie  con  apposito  modello  redatto in conformita' a quanto
  stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.
 
          Nota all'art. 25:
          - Per  quanto  riguarda  gli  articoli  33 e 34 dei decreti
          legislativi  numeri  174  e  175  del  1995,  vedi  le note
          all'art. 24.