Art. 25. Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie 1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo: a) si considera un margine di solvibilita' minimo pari a 0; b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' sono desumibili dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. L'impresa di assicurazione, in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, deve fornire evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie con apposito modello redatto in conformita' a quanto stabilito dall'ISVAP con proprio provvedimento.
Nota all'art. 25: - Per quanto riguarda gli articoli 33 e 34 dei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 1995, vedi le note all'art. 24.