Art. 20.
                         Obbligo di risposta
  1.  Gli  obblighi e le modalita' per la raccolta dei dati sono resi
noti  da  ciascun  Comune mediante l'affissione di apposito manifesto
ufficiale fornito dall'Istat.
  2.  Le  persone  fisiche,  i  legali  rappresentanti  delle persone
giuridiche,  delle  amministrazioni,  enti  e  organismi  oggetto dei
censimenti  hanno  l'obbligo  di  fornire  tutti  i dati e le notizie
richieste con i questionari di rilevazione.
  3.  A  coloro  che  non  forniscono le notizie richieste, ovvero le
forniscono  scientemente  errate  o  incomplete, vengono applicate le
sanzioni   amministrative   di   cui   all'articolo 11   del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2,  i quali entro i termini di
raccolta  dei  dati  stabiliti dal calendario di cui all'articolo 11,
comma 3, non abbiano ricevuto i questionari ovvero, avendoli ricevuti
non   abbiano   potuto  riconsegnarli  al  rilevatore,  devono  darne
comunicazione entro venti giorni dalla scadenza dei termini suddetti,
all'Ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente
alla consegna o al ritiro dei questionari stessi.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il  testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
          6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente:
              "Art.  11  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Sanzioni
          amministrative   pecuniarie,   di   cui  all'art.  7,  sono
          stabilite:
                a) nella  misura  minima  di  lire quattrocentomila e
          massima  di  lire quattromilioni per le violazioni da parte
          di persone fisiche;
                b)  nella  misura minima di lire un milione e massima
          di  lire  diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
          societa'.
              2.    L'accertamento    delle   violazioni,   ai   fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema  statistico  nazionale di cui all'art. 2, che siano
          venuti a conoscenza della violazione.
              3.  Il competente ufficio di statistica redige motivato
          rapporto  in ordine alla violazione e, previa contestazione
          degli  addebiti agli interessati secondo il procedimento di
          cui  agli  articoli 13  e  seguenti della legge 24 novembre
          1981,  n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
          quale  procede,  ai  sensi  dell'art.  18  e seguenti della
          medesima  legge.  Dell'apertura  del  procedimento  e' data
          comunicazione all'ISTAT".