Art. 21.
       Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati
  1.  Alle  notizie raccolte in occasione dei censimenti si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  2.  Le  operazioni di censimento che comportino trattamento di dati
personali  si  svolgono  nel  rispetto delle disposizioni della legge
31 dicembre  1996,  n.  675,  nonche'  di  quelle  di  cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
  3. I rilevatori e coordinatori sono vincolati al segreto statistico
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322,  e  sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico servizio,
al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
  4.  I  responsabili  degli  uffici  di  censimento  sono  designati
responsabili  del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della
legge  31 dicembre 1996, n. 675, per la tutela della riservatezza dei
dati.
 
          Note all'art. 21:
              - Il  testo  vigente  degli  articoli  8 e 9 del citato
          decreto   legislativo  6 settembre  1989,  n.  322,  e'  il
          seguente:
              "Art.  8  (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici
          di  statistica).  -  1.  Le  norme  in  materia  di segreto
          d'ufficio  previste  dal  vigente  ordinamento dell'impiego
          civile  dello  Stato  si applicano a tutti gli addetti agli
          uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
              2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del
          Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
              "Art.   9  (Disposizioni  per  la  tutela  del  segreto
          statistico).   -   1.   I   dati  raccolti  nell'ambito  di
          rilevazioni  statistiche  comprese nel programma statistico
          nazionale  da  parte degli uffici di statistica non possono
          essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non
          se  ne  possa  trarre  alcun  riferimento  relativamente  a
          persone  identificabili,  e  possono essere utilizzati solo
          per scopi statistici.
              2.  I  dati  di  cui  al  comma  1  non  possono essere
          comunicati  o  diffusi  se non in forma aggregata e secondo
          modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
          alcun  soggetto  esterno,  pubblico o privato, ne' ad alcun
          ufficio  della  pubblica  amministrazione.  In ogni caso, i
          dati  non possono essere utilizzati al fine di identificare
          nuovamente gli interessati.
              3.   In   casi   eccezionali,   l'organo   responsabile
          dell'amministrazione  nella  quale e' inserito l'ufficio di
          statistica  puo',  sentito  il comitato di cui all'art. 17,
          chiedere   al   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
          dati aggregati.
              4.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  8,  non
          rientrano  tra  i  dati tutelati dal segreto statistico gli
          estremi  identificativi  di  persone  o di beni, o gli atti
          certificativi   di   rapporti,   provenienti   da  pubblici
          registri,   elenchi,   atti   o  documenti  conoscibili  da
          chiunque".
              -  Per  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, si veda la
          nota all'art. 9.
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, reca
          "Disposizioni  in materia di trattamento dei dati personali
          per   finalita'   storiche,   statistiche   e   di  ricerca
          scientifica".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999  n.  318,  contiene  il regolamento recante "Norme per
          l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il
          trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
          2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
              -  Il  testo vigente dell'art. 326 del codice penale e'
          il seguente:
              "Art.  326  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio).   -   1.  Il  pubblico  ufficiale  o  la  persona
          incaricata  di un pubblico servizio, che, violando i doveri
          inerenti  alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando
          della  sua  qualita',  rivela  notizie di ufficio, le quali
          debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
              2. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno.
              3.  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che,  per  procurare  a se' o ad altri
          indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
          di  notizie  di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
          e'  punito  con  la  reclusione da due a cinque anni. Se il
          fatto  e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni".
              - Il  testo  dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e' il seguente:
              "Art.  8  (Responsabile).  -  1.  Il  responsabile,  se
          designato,  deve  essere  nominato  tra  soggetti  che  per
          esperienza,  capacita'  ed  affidabilita' forniscano idonea
          garanzia  del  pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
          materia  di  trattamento,  ivi compreso il profilo relativo
          alla sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".