Art. 22.
                          Fornitura di dati
  1.    L'Istat    fornisce   agli   uffici   di   statistica   delle
amministrazioni,   enti   ed  organismi  facenti  parte  del  Sistema
statistico  nazionale che ne facciano richiesta, i dati relativi alle
singole  unita'  di  rilevazione  per  il  territorio  di  rispettiva
competenza  nonche'  i  dati  relativi  ai  territori  limitrofi  che
risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali
nel  rispetto  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e, in
particolare, di quanto ivi disposto all'articolo 10, comma 6.
  2. L'Istat  fornisce  agli  enti ed organismi non facenti parte del
Sistema  statistico  nazionale,  per soli scopi statistici, i dati di
cui  al comma 1, secondo le modalita' previste dall'articolo 27 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  3.  L'Istat  fornisce  ai  comuni  che  ne  facciano  richiesta  le
informazioni   del   censimento   degli   edifici   ai  fini  di  cui
all'articolo 2, comma 2.
  4.  La  fornitura  dei dati avviene mediante supporti informatici o
altri  sistemi concordati tra gli uffici, gli enti e gli organismi di
cui  ai commi 1 e 2, e l'Istat, dietro rimborso delle spese sostenute
per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potra' superare
gli  importi indicati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
  5. L'ufficio di statistica e' tenuto al rispetto delle disposizioni
a  tutela  della riservatezza dei dati forniti dall'Istat e adotta le
misure  necessarie  per  impedirne  alterazioni o cancellazioni. Allo
stesso  ufficio  e' fatto divieto di fornire gli stessi dati ad altro
ufficio    pubblico    o    privato,    ivi   compresi   gli   uffici
dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
 
          Note all'art. 22:
              -  Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 281, e' il seguente:
              "Art.   10   (Modalita'  di  trattamento  e  codici  di
          deontologia).  -  1.  Le  disposizioni del presente capo si
          applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici e, in
          quanto applicabili, di ricerca scientifica.
              2. Gli scopi statistici e di ricerca scientifica devono
          essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
          nei  modi di cui all'art. 10 della legge anche in relazione
          a  quanto  previsto  dal  comma  6, lettera b), e dall'art.
          6-bis  del  decreto  legislativo  6 settembre 1989, n. 322,
          introdotto dall'art. 11 del presente decreto.
              3.  I dati personali trattati per scopi statistici e di
          ricerca  scientifica  non  possono  essere  utilizzati  per
          prendere    decisioni    o    provvedimenti   relativamente
          all'interessato,  ne'  per trattamenti di dati per scopi di
          altra natura.
              4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, commi 3
          e  3-bis,  della  legge  e  fuori  dei  casi di particolari
          indagini  statistiche o di ricerca scientifica previste per
          legge,  il  consenso  per il trattamento dei dati di cui al
          medesimo   art.  22  puo'  essere  prestato  con  modalita'
          semplificate   individuate   dal   codice   deontologico  e
          l'autorizzazione  del  Garante puo' essere rilasciata anche
          ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge.
              5.  Agli  effetti  dell'applicazione del presente capo,
          per  "dati identificativi si intendono i dati personali che
          permettono  l'identificazione diretta dell'interessato. Per
          quanto  riguarda  l'identificabilita'  dell'interessato  si
          osserva quanto previsto ai sensi del comma 6, lettera c).
              6.  Con  uno  o  piu'  codici di deontologia e di buona
          condotta per il trattamento a scopi statistici e di ricerca
          scientifica  in ambito pubblico e privato sono individuati,
          tenendo conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del
          Sistema  statistico  nazionale, di quanto gia' previsto dal
          decreto   legislativo   6   settembre   1989,  n.  322,  in
          particolare:
                a) i  presupposti  e i procedimenti per documentare e
          verificare  che  i trattamenti, fuori dai casi previsti dal
          decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, siano svolti
          per  idonei  ed  effettivi  scopi  statistici  e di ricerca
          scientifica;
                b) per quanto non previsto dalla legge e dal presente
          decreto,  gli  ulteriori  presupposti  del trattamento e le
          connesse  garanzie,  anche in riferimento alla durata della
          conservazione  dei  dati, alle informazioni da rendere agli
          interessati  relativamente  ai  dati  raccolti anche presso
          terzi,   alla   comunicazione   e  diffusione,  ai  criteri
          selettivi   da   osservare   per  il  trattamento  di  dati
          identificativi,  alle specifiche misure di sicurezza e alle
          modalita' per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio
          dei  diritti  dell'interessato,  tenendo conto dei principi
          contenuti nelle raccomandazioni di cui all'art. 1;
                c) l'insieme    dei    mezzi   che   possono   essere
          ragionevolmente  utilizzati  dal titolare del trattamento o
          da altri per identificare l'interessato, anche in base alle
          conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
                d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli 12,  comma  1,
          lettera  d),  e  21,  comma 4, lettera a), della legge, che
          permettono  di  prescindere  dal consenso dell'interessato,
          tenendo  conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni
          di cui all'art. 1;
                e) modalita'  semplificate  per  la  prestazione  del
          consenso degli interessati relativamente al trattamento dei
          dati di cui all'art. 22, comma 1, della legge;
                f)  le  regole  di  correttezza  da  osservare  nella
          raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
          incaricato;
                g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei
          principi  di  pertinenza  e  non eccedenza dei dati e delle
          misure  di  sicurezza di cui all'art. 15 della legge, anche
          in  riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da
          parte  di  persone fisiche non incaricate del trattamento e
          l'identificazione   non   autorizzata   degli  interessati,
          all'interconnessione    dei   sistemi   informativi   anche
          nell'ambito    del    Sistema    statistico   nazionale   e
          all'interscambio  di dati per scopi statistici e di ricerca
          scientifica  da  effettuarsi  con  enti  ed  uffici situati
          all'estero   anche   sulla  base  delle  garanzie  previste
          dall'art. 28, comma 4, lettera g), della legge;
                h)  l'impegno al rispetto di regole di condotta degli
          incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla
          legge   al  segreto  d'ufficio  o  professionale,  tali  da
          assicurare    analoghi    livelli   di   sicurezza   e   di
          riservatezza".
              -  Il testo dell'art. 27 della citata legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e' il seguente:
              "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). -
          1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
          personali  da  parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
          pubblici   economici,   e'   consentito   soltanto  per  lo
          svolgimento   delle   funzioni  istituzionali,  nei  limiti
          stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
              2.   La   comunicazione  e  la  diffusione  a  soggetti
          pubblici,  esclusi  gli  enti  pubblici economici, dei dati
          trattati  sono  ammesse  quando  siano previste da norme di
          legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
          lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
          caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui
          all'art.  7,  commi  2  e  3  al  Garante  che  vieta,  con
          provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
          risultano violate le disposizioni della presente legge.
              3.  La comunicazione e la diffusione dei dati personali
          da  parte  di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
          economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
          di regolamento.
              4.  I  criteri  di organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche   di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  sono attuati nel pieno rispetto
          delle disposizioni della presente legge".
              -  Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
          si veda nelle note alle premesse.