Art. 24.
                     Comunicazione e pubblicita'
  1. L'Istat promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative
di  comunicazione  integrata volte a garantire il coinvolgimento e la
sensibilizzazione  dei  rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte
della collettivita' dei dati pubblicati.
  2.  Gli organi censuari, assumendone il relativo onere finanziario,
possono promuovere d'intesa con l'Istat anche tramite i propri uffici
di   relazione   con   il   pubblico,  idonee  iniziative  a  livello
territoriale,  al  fine di assicurare il necessario coordinamento con
le attivita' di cui al comma 1.
  3. Le regioni, avvalendosi dei propri Uffici di statistica, possono
avviare,  d'intesa  con  l'Istat,  iniziative divulgative e attivita'
informative sulle finalita' dei censimenti.
  4.  Il  manifesto  ufficiale di cui all'articolo 20, comma 1, e gli
altri  mezzi  di  informazione  e  propaganda forniti dall'Istat sono
esenti  dall'imposta  di  pubblicita' e dai diritti di affissione, ai
sensi  degli  articoli 17,  comma 1,  lettere g) e i), e 21, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
 
          Nota all'art 24:
              - Il   testo   degli  articoli  17  e  21  del  decreto
          legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  recante norme di
          "Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta comunale sulla
          pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
          tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed aree pubbliche dei
          comuni   e  delle  province  nonche'  della  tassa  per  lo
          smaltimento  deirifiuti  solidi  urbani a norma dell'art. 4
          della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  concernente  il
          riordino della finanza territoriale", e' il seguente:
              "Art.  17  (Esenzioni  dall'imposta).  - 1. Sono esenti
          dall'imposta:
                a) la  pubblicita'  realizzata all'interno dei locali
          adibiti  alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
          quando  si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata,
          nonche'  i  mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne,
          esposti  nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali
          medesimi  purche'  siano  attinenti  all'attivita'  in essi
          esercitata  e non superino, nel loro insieme, la superficie
          complessiva  di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
          ingresso;
                b) gli  avvisi  al  pubblico  esposti nelle vetrine o
          sulle  porte  di  ingresso  dei locali, o in mancanza nelle
          immediate   adiacenze   del   punto  di  vendita,  relativi
          all'attivita'   svolta,   nonche'   quelli  riguardanti  la
          localizzazione  e  l'utilizzazione  dei servizi di pubblica
          utilita',  che  non  superino  la superficie di mezzo metro
          quadrato   e   quelli   riguardanti   la   locazione  o  la
          compravendita  degli  immobili  sui  quali sono affissi, di
          superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
                c) la  pubblicita'  comunque  effettuata all'interno,
          sulle  facciate  esterne  o  sulle recinzioni dei locali di
          pubblico    spettacolo    qualora    si    riferisca   alle
          rappresentazioni in programmazione;
                d) la  pubblicita',  escluse  le insegne, relativa ai
          giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
          sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
          porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
                e)  la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni
          dei  servizi  di trasporto pubblico di ogni genere inerente
          l'attivita'  esercitata  dall'impresa di trasporto, nonche'
          le  tabelle  esposte  all'esterno  delle  stazioni stesse o
          lungo   l'itinerario  di  viaggio,  per  la  parte  in  cui
          contengano   informazioni   relative   alle   modalita'  di
          effettuazione del servizio;
                f)  la  pubblicita' esposta all'interno delle vetture
          ferroviarie,  degli  aerei  e  delle navi, ad eccezione dei
          battelli di cui all'art. 13;
                g) la   pubblicita'   comunque   effettuata   in  via
          esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
                h) le   insegne,  le  targhe  e  simili  apposte  per
          l'individuazione  delle  sedi  di  comitati,  associazioni,
          fondazioni  ed  ogni  altro  ente che non persegua scopo di
          lucro;
                i) le  insegne, le targhe e simili la cui esposizione
          sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
          sempre  che  le  dimensioni  del  mezzo  usato, qualora non
          espressamente   stabilite,  non  superino  il  mezzo  metro
          quadrato di superficie".
              "Art.  21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal
          diritto sulle pubbliche affissioni:
                a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali
          del  comune  da  esso  svolte  in  via  esclusiva,  esposti
          nell'ambito del proprio territorio;
                b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle
          iscrizioni  nelle  liste  di  leva,  alla  chiamata  ed  ai
          richiami alle armi;
                c) i  manifesti  dello  Stato,  delle regioni e delle
          province in materia di tributi;
                d) i  manifesti delle autorita' di polizia in materia
          di pubblica sicurezza;
                e) i  manifesti  relativi  ad adempimenti di legge in
          materia   di   referendum,   elezioni   politiche,  per  il
          parlamento europeo, regionali, amministrative;
                f)   ogni  altro  manifesto  la  cui  affissione  sia
          obbligatoria per legge;
                g) i   manifesti   concernenti   corsi  scolastici  e
          professionali gratuiti regolarmente autorizzati".