Art. 27.
           Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
                          e relative prove
  1.  L'iscrizione  nella  sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
  2.  Per  l'ammissione  all'esame  di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
    a) classe 19/S - Finanza;
    b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
    c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
    d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.
  3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
    a)  una  prima  prova scritta, di carattere generale, concernente
gli  strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica,
di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale;
    b)  una  seconda  prova  scritta  su  temi  tecnico-attuariali  e
matematico-finanziari   delle   assicurazioni  vita,  danni  e  della
previdenza;
    c)  una  prova  pratica,  consistente  nella  elaborazione  di un
progetto  tecnico-attuariale,  o  di  analisi  valutativa  di un caso
aziendale,   nell'ambito  delle  tematiche  tecnico-attuariali  delle
imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza;
    d)  una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della
finanza  matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza,
rivolta  in  particolare  a  verificare  la cultura professionale del
candidato,  la sua capacita' operativa di sintesi e di comunicazione,
nonche'  la  conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e
dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.
  3.  Gli  iscritti  nella  sezione  B ammessi a sostenere l'esame di
Stato  per  l'iscrizione  nella  sezione  A sono esentati dalla prima
prova scritta.