Art. 27. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 19/S - Finanza; b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale; c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale; d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale. 3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e previdenziale; b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza; c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza; d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacita' operativa di sintesi e di comunicazione, nonche' la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale. 3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.