Art. 22 (L) 
        Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita' 
(decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,  art.  4,  commi  7,   8,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, 
come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.  10
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;  decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, art. 11,  convertito,  con  modifiche,  dalla  legge  23
maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,  in
part. articoli 34 ss, e 149) 
 
  1. Sono realizzabili mediante  denuncia  di  inizio  attivita'  gli
interventi non riconducibili all'elenco  di  cui  all'articolo  10  e
all'articolo 6. 
  2. Sono altresi' sottoposte  a  denuncia  di  inizio  attivita'  le
varianti a permessi di  costruire  che  non  incidono  sui  parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non  modificano  la  destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e
non violano le  eventuali  prescrizioni  contenute  nel  permesso  di
costruire.  Ai  fini  dell'attivita'  di  vigilanza  urbanistica   ed
edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di  agibilita'
tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte  integrante  del
procedimento relativo  al  permesso  di  costruzione  dell'intervento
principale. 
  3. La realizzazione degli interventi di cui ai  commi  1  e  2  che
riguardino  immobili  sottoposti   a   tutela   storico-artistica   o
paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo  rilascio  del
parere o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative  previsioni
normative.  Nell'ambito  delle  norme   di   tutela   rientrano,   in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490. 
  4. Le regioni individuano con  legge  le  tipologie  di  intervento
assoggettate  a  contributo  di  costruzione,  definendo  criteri   e
parametri per la relativa determinazione. 
  5. E' comunque salva la facolta' dell'interessato  di  chiedere  il
rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione   degli
interventi di cui al comma 1. In  questo  caso  la  violazione  della
disciplina urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 44.