Art. 23 (R) 
            Disciplina della denuncia di inizio attivita' 
         (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, 
    che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 
10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della  legge
23 dicembre 1996,  n.  662,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche
 introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) 
 
  1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per  presentare
la  denuncia  di  inizio  attivita',  almeno  trenta   giorni   prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo  sportello  unico  la
denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
asseveri la conformita' delle  opere  da  realizzare  agli  strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti  edilizi  vigenti,
nonche'  il  rispetto  delle  norme  di   sicurezza   e   di   quelle
igienico-sanitarie. 
  2. La denuncia di inizio attivita'  e'  corredata  dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori  ed  e'  sottoposta  al
termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione  della
parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a  nuova  denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la
data di ultimazione dei lavori. 
  3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.  Ove  tale  atto
non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
  4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio  comunale  convoca  una
conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il  termine  di  trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 
  5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui  risulti  la  data  di  ricevimento  della
denuncia, l'elenco di  quanto  presentato  a  corredo  del  progetto,
l'attestazione del professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari. 
  6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o  piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il  previsto  intervento,  e,  in
caso di falsa  attestazione  del  professionista  abilitato,  informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine  di  appartenenza.
E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia  di  inizio
di attivita', con le  modifiche  o  le  integrazioni  necessarie  per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 
  7. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che  va  presentato  allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.