ART. 13.
     (Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).

   1. L'imposta sulle successioni e donazioni e' soppressa.
   2. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra
liberalita'  tra  vivi,  compresa  la  rinuncia  pura e semplice agli
stessi,  fatti  a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti
in  linea  retta  e  dagli  altri  parenti fino al quarto grado, sono
soggetti  alle  imposte  sui trasferimenti ordinariamente applicabili
per  le  operazioni  a  titolo  oneroso,  se  il  valore  della quota
spettante  a  ciascun  beneficiario  e'  superiore all'importo di 350
milioni  di  lire.  In  questa  ipotesi  si applicano, sulla parte di
valore  della  quota  che supera l'importo di 350 milioni di lire, le
aliquote  previste  per  il  corrispondente  atto  di trasferimento a
titolo oneroso.