ART. 17.
               (Applicazione delle nuove disposizioni
              e delega al Governo per il coordinamento
                di disposizioni in materia fiscale).

   1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente capo si applicano alle
successioni  per  causa  di  morte  aperte  e  alle  donazioni  fatte
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per
effettuare  la registrazione volontaria delle liberalita' indirette e
delle   donazioni   fatte  all'estero  a  favore  di  residenti,  con
l'applicazione  dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento
sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma
2, e' prorogato al 30 giugno 2002.
   3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previo  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari, uno o piu' decreti legislativi
recanti  disposizioni  di  coordinamento tra la vigente disciplina in
materia  di  imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione
fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norme di cui al
presente   capo,  assumendo  tali  norme  quali  principi  e  criteri
direttivi,  senza  ulteriori  oneri  per  il  bilancio dello Stato. I
medesimi  decreti legislativi dovranno disporre inoltre l'abrogazione
espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme
recate dal presente capo.
   4.  Sono  abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21
novembre 2000, n. 342.
 
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  56-bis del decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346:
              "Art.    56-bis    (Accertamento    delle   liberalita'
          indirette).  -  1.  Ferma  l'esclusione  delle  donazioni o
          liberalita'  di  cui  agli  articoli  742  e 783 del codice
          civile,  l'accertamento  delle  liberalita'  diverse  dalle
          donazioni  e  da  quelle  risultanti  da  atti di donazione
          effettuati  all'estero  a  favore  di residenti puo' essere
          effettuato   esclusivamente  in  presenza  di  entrambe  le
          seguenti condizioni:
                a) quando   l'esistenza   delle   stesse  risulti  da
          dichiarazioni    rese   dall'interessato   nell'ambito   di
          procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
                b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole
          o  unitamente  a  quelle  gia' effettuate nei confronti del
          medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore
          all'importo di 350 milioni di lire.
              2.  Alle  liberalita'  di  cui  al  comma  1 si applica
          l'aliquota  del  sette  per cento, da calcolare sulla parte
          dell'incremento  patrimoniale  che  supera l'importo di 350
          milioni di lire.
              3.  Le  liberalita'  di  cui  al comma 1 possono essere
          registrate  volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile  1986,  n. 131. In tale caso si applica l'imposta
          con  le  aliquote  indicate  all'art.  56 mentre qualora la
          registrazione    volontaria   sia   effettuata   entro   il
          31 dicembre   2001,  si  applica  l'aliquota  del  tre  per
          cento.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 69 della citata legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              "Art. 69 (Norme in materia di imposta sulle successioni
          e  sulle donazioni). - 1. Al testo unico delle disposizioni
          concernenti   l'imposta   sulle  successioni  e  donazioni,
          approvato  con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
          e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
                a) all'art.  1,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
          comma:
              "4-bis.   Ferma  restando  l'applicazione  dell'imposta
          anche   alle   liberalita'  indirette  risultanti  da  atti
          soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi
          di  donazioni  o  di  altre  liberalita'  collegate ad atti
          concernenti  il  trasferimento o la costituzione di diritti
          immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
          l'atto   sia   prevista   l'applicazione   dell'imposta  di
          registro,  in  misura  proporzionale,  o  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ;
                b) l'art.   4  e'  abrogato,  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 59 del medesimo testo unico;
                c) i  commi  1  e  2  dell'art. 7 sono sostituiti dai
          seguenti:
              "1.  L'imposta  e'  determinata dall'applicazione delle
          seguenti  aliquote  al valore della quota di eredita' o del
          legato:
                a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei
          parenti in linea retta;
                b) sei  per  cento, nei confronti degli altri parenti
          fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche'
          degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
                c) otto   per   cento,   nei  confronti  degli  altri
          soggetti.
              2.  L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del
          valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di
          lire.
              2-bis.  Quando  il  beneficiario  e'  un discendente in
          linea   retta   minore   di   eta',   anche   chiamato  per
          rappresentazione,  o  una persona con handicap riconosciuto
          grave  ai  sensi  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
          modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si
          applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o
          del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire.
              2-ter.   Con  cadenza  quadriennale,  con  decreto  del
          Ministro  delle finanze, si procede all'aggiornamento degli
          importi  esenti  dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis,
          tenendo conto dell'indice del costo della vita.
              2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non
          si  applicano  qualora il beneficiario si sia avvalso delle
          previsioni  dell'art. 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore
          di cui abbia usufruito ;
                d) l'art. 10 e' abrogato;
                e) all'art. 11, comma 2, sono soppresse le parole da:
          "Se i cointestatari fino alla fine del comma;
                f) all'art.  12,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti
          commi:
              "1-bis.  Non concorrono a formare l'attivo ereditario i
          beni   e   i  diritti  per  i  quali  l'imposta  sia  stata
          corrisposta  volontariamente  dallo stesso titolare durante
          la  vita.  In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore
          di   un   punto  percentuale  rispetto  a  quelle  previste
          dall'art.  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
          garantire   la   pubblicita'   del   versamento  volontario
          dell'imposta di successione.
              1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui
          al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione,
          concorrono  a formare il valore globale della donazione, ma
          dalla   imposta   dovuta   si   detrae   l'importo   pagato
          volontariamente dal donante ;
                g) all'art.  15,  comma  1, primo periodo, le parole:
          "compreso l'avviamento ed sono soppresse;
                h) all'art.  15, comma 1, secondo periodo, le parole:
          "e dell'avviamento sono soppresse;
                i) all'art.  16,  comma  1, lettera b), le parole: "e
          aggiungendo l'avviamento sono soppresse;
                l) all'art.  25,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
          comma:
              "4-ter.  Le  agevolazioni  di  cui  al  comma  4-bis si
          applicano anche in caso di donazioni ;
                m) all'art.  47,  comma  1,  e' aggiunta, in fine, la
          seguente lettera:
              "d-bis)  dimostrare,  anche  sulla  base di presunzioni
          gravi,    precise    e    concordanti,    la   sussistenza,
          l'insussistenza,  la  simulazione  e  la  dissimulazione di
          fatti  o  atti rilevanti ai fini della determinazione della
          base imponibile o dell'imposta ;
                n) all'art.  55,  dopo  il  comma  1,  e' inserito il
          seguente:
              "1-bis.  Sono soggetti a registrazione in termine fisso
          anche  gli  atti  aventi  ad  oggetto  donazioni, dirette o
          indirette,  formati all'estero nei confronti di beneficiari
          residenti   nello   Stato.   Dall'imposta  sulle  donazioni
          determinata  a  norma  del presente titolo si detraggono le
          imposte   pagate  all'estero  in  dipendenza  della  stessa
          donazione  ed  in  relazione  ai  beni ivi esistenti, salva
          l'applicazione   delle   convenzioni   contro   le   doppie
          imposizioni ;
                o) all'art.  56, i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai
          seguenti:
              "1.  L'imposta  e'  determinata dall'applicazione delle
          aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni
          e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri
          da  cui  e' gravato il donatario diversi da quelli indicati
          nell'art.  58,  comma  1,  ovvero, se la donazione e' fatta
          congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso
          atto  sono  comprese  piu'  donazioni  a favore di soggetti
          diversi,  al  valore  della  quota  spettante  o dei beni o
          diritti attribuiti a ciascuno di essi.
              1-bis. Le aliquote sono pari al:
                a) tre  per  cento,  nei  confronti del coniuge e dei
          parenti in linea retta;
                b) cinque   per  cento,  nei  confronti  degli  altri
          parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta,
          nonche'  degli  affini  in  linea collaterale fino al terzo
          grado;
                c) sette   per   cento,  nei  confronti  degli  altri
          soggetti.
              2.  L'imposta  si applica esclusivamente sulla parte di
          valore  della  quota  spettante  a ciascun beneficiario che
          supera i 350 milioni di lire.
              3.  Quando  il  beneficiario e' un discendente in linea
          retta  minore di eta', anche chiamato per rappresentazione,
          o  una  persona  con  handicap  riconosciuto grave ai sensi
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla
          legge   21 maggio   1998,  n.  162,  l'imposta  si  applica
          esclusivamente  sulla parte di valore della quota spettante
          a   ciascun  beneficiario  che  supera  l'ammontare  di  un
          miliardo di lire ;
                p) dopo l'art. 56 e' inserito il seguente:
              "Art.    56-bis    (Accertamento    delle   liberalita'
          indirette).  -  1.  Ferma  l'esclusione  delle  donazioni o
          liberalita'  di  cui  agli  articoli  742  e 783 del codice
          civile,  l'accertamento  delle  liberalita'  diverse  dalle
          donazioni  e  da  quelle  risultanti  da  atti di donazione
          effettuati  all'estero  a  favore  di residenti puo' essere
          effettuato   esclusivamente  in  presenza  di  entrambe  le
          seguenti condizioni:
                a) quando   l'esistenza   delle   stesse  risulti  da
          dichiarazioni    rese   dall'interessato   nell'ambito   di
          procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
                b) quando le liberalita' abbiano determinato, da sole
          o  unitamente  a  quelle  gia' effettuate nei confronti del
          medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore
          all'importo di 350 milioni di lire.
              2.  Alle  liberalita'  di  cui  al  comma  1 si applica
          l'aliquota  del  sette  per cento, da calcolare sulla parte
          dell'incremento  patrimoniale  che  supera l'importo di 350
          milioni di lire.
              3.  Le  liberalita'  di  cui  al comma 1 possono essere
          registrate  volontariamente, ai sensi dell'art. 8 del testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile  1986,  n. 131. In tale caso si applica l'imposta
          con  le  aliquote  indicate  all'art.  56 mentre qualora la
          registrazione    volontaria   sia   effettuata   entro   il
          31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento ;
                q) all'art.  57, comma 1, primo periodo, le parole ",
          ai   soli   fini   della   determinazione   delle  aliquote
          applicabili a norma dell'art. 56, sono soppresse.
              2.  La  tariffa  allegata  al testo unico approvato con
          decreto  legislativo  31 ottobre 1990, n. 346, e successive
          modificazioni, e' abrogata.
              3.  Le  imposte  ipotecaria  e catastale sono applicate
          nella  misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di
          case  di abitazione non di lusso e per la costituzione o il
          trasferimento  di diritti immobiliari relativi alle stesse,
          derivanti  da  successioni  o donazioni, quando, in capo al
          beneficiario  ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari,
          in  capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le
          condizioni  previste  in  materia  di  acquisto della prima
          abitazione  dall'art.  1,  comma  1,  quinto periodo, della
          tariffa,   parte  prima,  allegata  al  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131.
              4. Le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'art. 1
          della  tariffa,  parte prima, allegata al testo unico delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131,  sono rese dall'interessato nella dichiarazione di
          successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza
          dal  beneficio  o di dichiarazione mendace, si applicano le
          sanzioni  previste  dal  comma  4  della citata nota II-bis
          dell'art.  1  della tariffa, parte prima, allegata al testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131.
              5.   All'art.  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) dopo   le   parole:  "dei  valori  permutati  sono
          inserite le seguenti: "ed i trasferimenti di partecipazioni
          sociali,   quando  il  valore  della  partecipazione  o  la
          differenza  tra valore e prezzo siano superiori all'importo
          di 350 milioni di lire;
                b) dopo le parole: "si presumono donazioni le parole:
          ", con esclusione della prova contraria, sono soppresse.
              6.  Alle successioni ed alle donazioni non si applicano
          l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
          ne'  l'imposta  sostitutiva prevista dall'art. 11, comma 3,
          del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
              7.  Le  disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni
          contenute  nel  comma  3  del  medesimo articolo, anche con
          riferimento  all'imposta  sulle successioni e donazioni. Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  del comma 1,
          lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti
          comunque  formati  successivamente  alla  data del 1 luglio
          2000.
              8.  Con uno o piu' regolamenti, da adottare con decreto
          del  Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, sono disciplinati i
          procedimenti  concernenti la liquidazione, l'accertamento e
          la  riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed
          alle donazioni, secondo i principi di cui all'art. 20 della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri
          direttivi:
                a) introduzione,  ove  possibile, del principio della
          autoliquidazione;
                b) riduzione  e  semplificazione  degli adempimenti a
          carico  dei  contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione
          di  nuove  tecnologie per il trattamento, la trasmissione e
          la conservazione delle informazioni;
                c) efficienza     ed     efficacia     dell'attivita'
          amministrativa.
              9.  Dalla  data di entrata in vigore dei regolamenti di
          cui  al  comma  8  sono  abrogate  le disposizioni di legge
          incompatibili.
              10.  Qualora  intervengano,  dopo la data di entrata in
          vigore   dei   regolamenti   indicati  al  comma  8,  nuove
          disposizioni   di   legge   che  regolino  le  materie  ivi
          disciplinate,  possono  essere  comunque  emanati ulteriori
          regolamenti,  a  meno  che  la  legge  sopravvenuta  non lo
          escluda espressamente.
              11.  Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati
          i  modelli  relativi  alle dichiarazioni di successione, ai
          prospetti  di liquidazione ed alla registrazione volontaria
          di  liberalita'  indirette e sono stabilite le modalita' di
          versamento dei tributi.
              12.  Alla  copertura  finanziaria  delle minori entrate
          recate  dal presente articolo, valutate complessivamente in
          lire  1.311  miliardi  per l'anno 2001, lire 1.886 miliardi
          per l'anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall'anno
          2003,  si  provvede  quanto  a lire 165 miliardi per l'anno
          2002  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,    parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  delle  finanze,  e per la restante
          quota,  nonche'  per gli oneri relativi all'anno 2001 e per
          quelli  a  decorrere  dall'anno  2003, mediante le maggiori
          entrate derivanti dal presente articolo.
              13. (Comma abrogato).
              14. (Comma abrogato).
              15.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente art. si
          applicano  alle  successioni  per  le  quali  il termine di
          presentazione    delle    relative    dichiarazioni   scade
          successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte
          a decorrere dal 1 gennaio 2001.".