Articolo 32
                         (Regime di proroga)

   1.  Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite
stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di
un  determinato  sito  o  delle  condizioni climatiche ivi esistenti,
quali   la   bassa   velocita'  del  vento  o  condizioni  favorevoli
all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e
nei  programmi,  ai  sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 4
agosto  1999,  n.  351,  determina  gravi problemi socioeconomici, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' richiedere
alla  Commissione  europea una sola proroga per un periodo massimo di
cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio deve:
    a) designare le zone e gli agglomerati in questione;
    b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga;
    c)  provare  che  sono state adottate tutte le misure ragionevoli
per  ridurre  le  concentrazioni  degli  inquinanti di cui trattasi e
ridurre l'area nella quale il valore limite e' superato;
    d)  individuare  le  misure  che  si  intendono adottare ai sensi
dell'articolo  8,  comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351.
   2.  Il  valore  limite  per il benzene da rispettare durante detta
proroga di durata limitata non puo' essere superiore ai 10 µg/m3.
   3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio una richiesta
di  proroga  accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e
dalle  informazioni  previste  alle  lettere  a),  b), c), e d) dello
stesso comma.
 
             Nota all'art. 32:
             - L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
          e' riportato nella nota all'art. 10.