Articolo 32 (Regime di proroga) 1. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il valore limite stabilito nell'allegato V a causa delle caratteristiche dispersive di un determinato sito o delle condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocita' del vento o condizioni favorevoli all'evaporazione, e se l'attuazione delle misure previste nei piani e nei programmi, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, determina gravi problemi socioeconomici, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' richiedere alla Commissione europea una sola proroga per un periodo massimo di cinque anni. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve: a) designare le zone e gli agglomerati in questione; b) fornire le necessarie giustificazioni per tale proroga; c) provare che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per ridurre le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l'area nella quale il valore limite e' superato; d) individuare le misure che si intendono adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 2. Il valore limite per il benzene da rispettare durante detta proroga di durata limitata non puo' essere superiore ai 10 µg/m3. 3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni interessate presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una richiesta di proroga accompagnata da adeguata documentazione giustificativa e dalle informazioni previste alle lettere a), b), c), e d) dello stesso comma.
Nota all'art. 32: - L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nella nota all'art. 10.