Articolo 33
                     (informazione al pubblico)

   1.  Le  regioni  provvedono  affinche'  il pubblico e le categorie
interessate  siano  informati,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo  4  agosto 1999, n. 351, sui livelli di benzene nell'aria
ambiente,  relativi  ai  dodici  mesi  precedenti,  e  affinche' tali
informazioni  siano  aggiornate almeno ogni tre mesi o, se possibile,
ogni mese.
 
             Nota all'art. 33:
             -  L'art.  11  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 11.