Art. 13 Disposizioni in materia idrica 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti.