Art. 13
                   Disposizioni in materia idrica

  1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo
Sviluppo  dell'irrigazione  e  trasformazione  fondiaria  in  Puglia,
Lucania  e  Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un
contributo straordinario di 8 milioni di euro.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 8
milioni  di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui al capitolo n. 1730
"Fondo  da  ripartire  per  l'orientamento  e  la modernizzazione del
settore  forestale  e del settore agricolo" dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  per  l'affidamento del servizio
idrico  integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative
disposizioni  di  attuazione,  nei  casi  in  cui la realizzazione di
schemi  idrici  ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con
il  concorso  finanziario  di  altri  soggetti  pubblici o privati, i
soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141,
comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali
schemi  idrici  tramite  societa'  di  cui  mantengano la maggioranza
incedibile.  I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da
una  convenzione  contenente,  a  pena di nullita', gli obblighi ed i
diritti tra le parti.