Art. 14
         Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto"
              di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
                decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

        1.  Le  parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo
      di  disfarsi"  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
      decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e successive
      modificazioni,  di  seguito denominato: "decreto legislativo n.
      22", si interpretano come segue:
          a)  "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale
      in  modo  diretto  o  indiretto una sostanza, un materiale o un
      bene sono avviati o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di
      recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.
      22;
          b)  "abbia  deciso": la volonta' di destinare ad operazioni
      di  smaltimento  e  di recupero, secondo gli allegati B e C del
      decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni;
          c)  "abbia  l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un
      materiale,  una  sostanza o un bene ad operazioni di recupero o
      di  smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
      provvedimento  delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura
      stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che
      i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di
      cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.
        2.  Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera
      b)  del  comma  1, per beni o sostanze e materiali residuali di
      produzione  o  di  consumo  ove  sussista  una  delle  seguenti
      condizioni:
          a)  se  gli  stessi  possono essere e sono effettivamente e
      oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso
      ciclo  produttivo  o  di consumo, senza subire alcun intervento
      preventivo   di   trattamento   e   senza   recare  pregiudizio
      all'ambiente;
          b)  se  gli  stessi  possono essere e sono effettivamente e
      oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso
      ciclo  produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento
      preventivo  senza  che si renda necessaria alcuna operazione di
      recupero  tra  quelle  individuate  nell'allegato C del decreto
      legislativo n. 22.