Art. 15
                         Norma di copertura

  1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e
3,  valutati  in  663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020
milioni  di  euro  per  l'anno  2003 e in 349,020 milioni di euro per
l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno
2002,  297,020  milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro
per  l'anno  2004,  mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti  dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno
degli   anni   2002   e   2003,   mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 16-quinquies del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo
17  del  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle
entrate recate dall'articolo 4.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.