Art. 15 Norma di copertura 1. Agli oneri recati dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 663,508 milioni di euro per l'anno 2002, in 647,020 milioni di euro per l'anno 2003 e in 349,020 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 313,508 milioni di euro per l'anno 2002, 297,020 milioni di euro per l'anno 2003 e 300 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; quanto a 49,020 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo di parte delle entrate recate dall'articolo 4. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.