Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Marzano, Ministro delle attivita' produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli