Art. 13.
                             Disciplina
  1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge
3  ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2 e 3.
  2.  Agli  enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in
materia   di   collegio   sindacale   previste   per  le  societa'  a
responsabilita' limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.
  3.    Agli    enti    cooperativi   e   loro   consorzi,   soggetti
obbligatoriamente  alla  certificazione  del bilancio, che provvedono
alla   emissione   di   strumenti   finanziari  partecipativi  e  non
partecipativi,  si  applicano  le  disposizioni contenute nel decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia  di funzioni e
composizione del collegio sindacale.
 
          Note all'art. 13:
              - La  legge  3 ottobre  2001,  n. 366, reca: "Delega al
          Governo  per la riforma del diritto societario" (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001).
              - Si riporta il testo dell'art. 2448 del codice civile:
              "Art.  2448  (Cause di scioglimento). - La societa' per
          azioni si scioglie:
                1) per il decorso del termine;
                2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
          sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
                3)  per  l'impossibilita'  di  funzionamento o per la
          continuata inattivita' dell'assemblea;
                4)  per  la  riduzione  del  capitale al di sotto del
          minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447;
                5) per deliberazione dell'assemblea;
                6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
              La  societa'  si  scioglie  inoltre  per  provvedimento
          dell'autorita'  governativa nei casi stabiliti dalla legge,
          e  per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha per
          oggetto  un'attivita'  commerciale.  Si osservano in questi
          casi le disposizioni delle leggi speciali.".
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52"  (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998).