Art. 13. Disciplina 1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile. 3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale.
Note all'art. 13: - La legge 3 ottobre 2001, n. 366, reca: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001). - Si riporta il testo dell'art. 2448 del codice civile: "Art. 2448 (Cause di scioglimento). - La societa' per azioni si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. La societa' si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha per oggetto un'attivita' commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.". - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998).