Art. 14. Termine per l'attuazione 1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data, con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non e' scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.