Art. 14.
                      Termine per l'attuazione
  1.  Gli  enti  cooperativi  e loro consorzi, costituiti prima della
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  provvedono ad
adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi
dalla  suddetta  data, con le modalita' e le maggioranze previste per
le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
  2.  I  componenti  dei  collegi  sindacali,  il  cui mandato non e'
scaduto  alla  data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
rimangono  in  carica  fino  al termine del mandato stesso, se questo
scade  successivamente  al termine per l'adeguamento degli statuti di
cui al comma 1.