Art. 32.
                 Definizione e dipendenza funzionale
  l.  Ai  fini  del presente regolamento sono denominati cassieri gli
agenti che provvedono alla cura dei valori ricevuti in affidamento ai
sensi  dell'articolo  34, ovvero alla gestione di quelli prelevati ai
sensi dell'articolo 37.
  2.  Il  cassiere  e' alla dipendenza del servizio provveditoriale o
congenere  esistente  nell'ambito  del dipartimento o della direzione
generale competente.